C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 20/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TOLVE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANGELASTRI GIUSEPPE NONCHÉ AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 200,00, SANZIONI ENTRAMBE RIPORTATE SUL C.U. N. 86 DEL 08/02/2019

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TOLVE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANGELASTRI GIUSEPPE NONCHÉ AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 200,00, SANZIONI ENTRAMBE RIPORTATE SUL C.U. N. 86 DEL 08/02/2019

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti - nella seduta del 16 Febbraio 2019 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D. REAL TOLVE proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 86 del 08 Febbraio 2019; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, C.G.S., ne aveva fatto regolare richiesta, nella persona del Dirigente Avv. Domenico Musolino; Procedutosi, in ragione dell’assenza imputabile a ritardato recapito del telegramma di convocazione, all’audizione telefonica ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G., con l’assistenza del Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi e ancora alla successiva acquisizione di suplementi di rapporti da parte dello stesso Arbitro e di AA2; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come le motivazioni dalla ricorrente Società a presidio delle proprie attività difensive addotte, possano dirsi aver trovato solo parziale riscontro nel comparato esame di referto, supplementi di rapporto e dichiarazioni dal D.G. nel corso di colloquio telefonico rese, dalle quali si è, di converso, ottenuta conferma riguardo la responsabilità conseguente alla condotta ingiuriosa e offensiva da figure riconducili alla A.S.D. REAL TOLVE nei confronti dell’Arbitro tenuta; Acclarato come il D.G. sia stato in condizione (in forza delle dettagliate dichiarazioni vuoi in sede di escussione telefonica che a mezzo refertazione integrativa in corso di dibattimento acquisite) di riconoscere l’autore delle frasi volgari, offensive e ingiuriose, al rientro negli spogliatoi al suo indirizzo profferite, in persona non nominativamente identificata ma certamente riconducibile al reclamante Sodalizio perché giunto, prima della partita, insieme alla squadra, presentatosi come suo sostenitore e successivamente accomodatasi in tribuna, distante dai tifosi della locale compagine ospitante e quindi in nessun modo con questi confondibile; Considerato come le sopra riconosciute emergenze interdicano a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE qualsivoglia possibilità di accoglimento delle richieste dalla ricorrente Società sul punto avanzate che, per l’effetto, devono essere respinte con conferma dell’irrogata ammenda; Osservato, nondimeno, come anche la condotta del calciatore ANGELASTRI GIUSEPPE debba senza meno qualificarsi ingiuriosa e offensiva ma non intenzionalmente violenta e meno che mai preordinatamente lesiva dell’incolumità fisica del D.G., che (sulla scorta compendio probatorio unitariamente acquisito e valutato) a seguito del denunciato contatto fisico causato da irruente scomposta foga agonistica non cadeva, né riportava conseguenze fisiche di alcun genere; Stimato, in ragione di quanto in precedenza dedotto, come, una volta escluso qualsivoglia intendimento violento la sola, accertata, aggressione verbale, per vero connotata da oggettiva volgarità, valga ad abilitare questo Collegio a procedere ad una minima mitigazione della sanzione al calciatore ANGELASTRI GIUSEPPE dal G.S. irrogata: P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE in parziale accoglimento del reclamo dalla Società REAL TOLVE proposto e così in parziale riforma della Decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 86 del 08/02/2019:  riduce a numero 3 (tre) giornate la squalifica al calciatore ANGELASTRI GIUSEPPE irrogata; conferma per il resto le decisioni del Giudice Sportivo;  dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;  manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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