C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 13/03/2019 – Delibera – GARA TRICARICO POZZO DI SICAR – TURSI CALCIO 2008

GARA TRICARICO POZZO DI SICAR – TURSI CALCIO 2008

 Il Giudice Sportivo Premesso che lo stesso, ai sensi dell’art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Visto il supplemento di rapporto in cui, tra l’altro, si legge che al 41° del secondo tempo, sul risultato di 2-3 a favore della squadra ospite, un tifoso della squadra ospitante scavalcava la recinzione che separa la tribuna dal terreno di gioco e, arrivato vicino al D.G., che nel frattempo era posizionato di spalle, lo colpiva con tre forti schiaffi sul lobo sinistro dell’orecchio e parte della guancia, causandogli forte dolore; Considerato che il d.g. consapevole della gravità del gesto e temendo ulteriormente per la propria integrità fisica decretava la sospensione definitiva della gara, emettendo il triplice fischio; Appurato che nel mentre il D.G., raggiunte le scale che portano allo spogliatoio, si accovacciava a causa dei forti giramenti di testa, nel mentre alcuni giocatori del TRICARICO POZZO DI SICAR, non identificati avallavano il comportamento aggressivo del tifoso palesando a danno del D.G. ulteriori comportamenti violenti da parte loro, senza però metterli in atto; Atteso che mentre il D.G. si accingeva a scendere le scale dello spogliatoio, accompagnato dal capitano e da un altro calciatore della squadra di casa, veniva raggiunto da un dirigente del TRICARICO POZZO DI SICAR che, seppur non in distinta, veniva riconosciuto dallo stesso in quanto tale, per averlo incontrato in altra gara, il quale dapprima gli urlava frasi gravemente minacciose e dopo lo spingeva da dietro, senza farlo cadere solo per la pronta reazione dell’arbitro che riusciva, appoggiandosi alla parete, a rimanere in piedi; Acclarato che sul posto dell’accaduto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Tricarico che, dopo aver proceduto all’identificazione dell’aggressore, scortavano l’arbitro, a causa del persistente dolore alla testa e alla parte sinistra del viso, al locale Pronto Soccorso per essere sottoposto ai dovuti accertamenti che evidenziavano un lieve gonfiore alla parte del viso colpita, con prognosi di tre giorni, come da referto medico allegato ed inviato all’autorità giudiziaria; Verificato come da referto arbitrale che la gara al 41° del s.t. veniva sospesa definitivamente a causa dell’aggressione subita dal D.G., rinviando alla narrazione dei fatti così come riportati nel supplemento di rapporto; DELIBERA  di assegnare, in virtù dei fatti narrati, gara persa al TRICARICO POZZO DI SICAR con il seguente punteggio: TRICARICO POZZO DI SICAR – TURSI CALCIO 2008 0-3; di obbligare il TRICARICO POZZO DI SICAR a disputare 1 (una) gara a porte chiuse perché proprio tifoso, scavalcando la recinzione che separa la tribuna dal campo di gioco, vi accedeva indebitamente colpendo il D.G., così causando la sospensione definitiva della gara;  di comminare a danno del TRICARICO POZZO DI SICAR l’ammenda di €. 350,00 per i fatti narrati ascrivibili al tifoso e perché propri sostenitori prima e durante la gara facevano esplodere dei petardi; di inibire fino al 14.05.2019 VITO PIANELLI Dirigente del TRICARICO POZZO DI SICAR, perché non in distinta né autorizzato entrava indebitamente nel recinto di gioco spingendo il D.G. e rivolgendogli al contempo frasi minacciose.

 

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