C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 28/08/2018 – Delibera – DELIBERA GARA MELFI SRL – LAVELLO
DELIBERA GARA MELFI SRL – LAVELLO
Il Giudice sportivo;
Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto del reclamo presentato dalla società Melfi in merito alla posizione irregolare di Montenegro Andrea del Lavello, inserito in distinta con il numero 5 e partecipante alla gara; Verificato che con C.U. n.61 del 03.01.2018, nella competizione di coppa Italia, allo stesso calciatore, è stata inflitta la squalifica per 1 (una) gara effettiva per recidività in ammonizioni; Atteso che il suddetto giocatore non avendo scontato la squalifica ha preso parte alla gara oggetto del reclamo in violazione all’articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S.; DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla AS Melfi pertanto di assegnare gara persa al USD Lavello con il seguente punteggio: MELFI srl – LAVELLO 3-0; - di squalificare Montenegro Andrea del Lavello per 1 (una) ulteriore gara in aggiunta a quella da scontare come da C.U. n.61 del 03.01.2018; - di inibire Dasco Massimiliano del Lavello fino al 04.09.2018, quale Dirigente Accompagnatore ufficiale della squadra; - di escludere, come previsto da C.U. n. 5 del 26.07.2018 del Comitato Regionale Basilicata, la società Lavello dal prosieguo della manifestazione per aver utilizzato proprio calciatore in posizione irregolare; - di restituire la tassa reclamo, se versata.