C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 12/04/2019 – Delibera – GARA COM. MEDIO BASENTO – ASD LYKOS DEL 07.04.2019
GARA COM. MEDIO BASENTO - ASD LYKOS DEL 07.04.2019
Il Giudice Sportivo Premesso che lo stesso, ai sensi dell’art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara(rapporto degli arbitri e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto del reclamo presentato dalla società ospitante in merito alle posizioni irregolari dei alcuni calciatori della società LYKOS presenti in distinta della gara oggetto del reclamo; Esaminato il reclamo in questione, con cui la società ricorrente chiede che in danno della società convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 17, comma 5, lettera a) del C.G.S., per aver schierato nella gara di che trattasi calciatori in posizione irregolare di tesseramento; Atteso che dalle verifiche effettuate presso il competente ufficio tesseramento del Comitato Regionale, alle risultanze delle quali si deve far necessario riferimento per la soluzione della controversia in esame, emerge che i calciatori elencati nel ricorso, alla data della gara oggetto del reclamo, erano in posizione regolare in quanto regolarmente tesserati dalla società ospite; DELIBERA di respingere il reclamo presentato dalla società COM. MEDIO BASENTO e, per gli effetti, di omologare il risultato conseguito sul campo: COM. MEDIO BASENTO - LYKOS: 3-5; di incamerare la tassa reclamo.