C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 17/04/2019 – Delibera – GARA ATLETICO LAVELLO – FUTSAL MARSICO

GARA ATLETICO LAVELLO – FUTSAL MARSICO

Il GIUDICE SPORTIVO Letti il referto di gara il supplemento di rapporto; Rilevato che al 31° del s.t. veniva allontanato dalla propria panchina per doppia ammonizione il calciatore Covelli Mauro del Lavello riportato in distinta di gara con il numero 22, il quale alla notifica del provvedimento, si rivolgeva al D.G. proferendogli frasi gravemente minacciose ed offensive; Atteso che il summenzionato calciatore nel mentre rivolgeva al D.G. frasi minacciose e offensive poneva le mani sul viso dello stesso stringendogli la mandibola e successivamente con la mano destra gli tirava due schiaffi sulla guancia che non gli causavano dolore ma rossore sulla parte del viso colpita; Verificato che al fine di evitare ulteriori conseguenze, il calciatore veniva tradotto dal Dirigente accompagnatore del Lavello e da alcuni compagni di squadra al di fuori del rettangolo di gioco consentendo in tal modo la ripresa del gioco; Appurato che a fine gara, al rientro negli spogliatoi il calciatore attendeva il D.G. nel tunnel reiterando nei suoi confronti e del collega assistente frasi gravemente offensive e minacciose, senza conseguenze fisiche a danno di entrambi. Considerato: - Che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal CU 104/a del 2014; - Che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danno da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (cfr. Corte Giustizia Federale in CU 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giustizia Federale in CU 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva d’Appello (3^ sezione) in CU 056/CSA del 22.12.2016; e Corte Sportiva d’Appello (sezioni unite) in CU 114/CSA del 11.4.2017; - che i Comunicati Ufficiali della FIGC n. 104/A del 17.12.2014 e n.256/A dl 27.01.2016 e 19/A del 07.12.2018 recanti disposizioni volte a prevenire e contrastare fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara e considerato che il gesto commesso dal calciatore Covelli Mauro nei confronti dell'arbitro nella gara suindicata rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 11 bis, punto 2, del C.G.S. (Responsabilità per condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara); - Che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I, del C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo contro della natura e della gravità dei fatti” P.Q.M. - infligge al calciatore dell’Atletico Lavello COVELLI MAURO la sanzione della squalifica fino al 30.06.2020 con la precisazione che detta sanzione VA CONSIDERATA ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it