C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 09/11/2018 – Delibera – GARA FUTSAL HERACLEA C5 – ATLETICO POMARICO

GARA FUTSAL HERACLEA C5 - ATLETICO POMARICO

Il GIUDICE SPORTIVO Letto il referto di gara; Considerato che al termine della gara, mentre il D.G. si accingeva a dirimere una “mass confrontation” tra tesserati delle rispettive società, il Sig. GRECO Salvatore n.10 del FUTSAL HERACLEA C5 con atteggiamento irriguardoso impediva al D.G. di adempiere al suo operato, venendo dallo stesso ammonito; Constatato che in seguito alla comminata ammonizione, il calciatore poggiando le mani sul petto del D.G. lo spingeva violentemente facendolo indietreggiare di alcuni metri ed inoltre prendendo una lunga rincorsa gli sferrava sulla guancia sinistra una forte manata, provocandogli rossore e un lungo mal di testa protrattosi fino a tarda notte; Rilevato inoltre, che mentre veniva trattenuto dai compagni di squadra rivolgeva al D.G. frasi gravemente minacciose ed offensive e successivamente mentre lo stesso si accingeva a rientrare negli spogliatoi, si liberava dalla presa e scagliandosi contro, lo spingeva contro il muro; Considerato: Che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal CU 104/a del 2014; Che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danno da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (cfr. Corte Giustizia Federale in CU 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giustizia Federale in CU 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva d’Appello (3^ sezione) in CU 056/CSA del 22.12.2016; e Corte Sportiva d’Appello (sezioni unite) in CU 114/CSA del 11.4.2017; Che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I, del C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo contro della natura e della gravità dei fatti” P.Q.M.  Infligge al calciatore GRECO Salvatore del FUTSAL HERACLEA C5 la sanzione della squalifica fino al 30.06.2021 con la precisazione che detta sanzione VA CONSIDERATA ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC.

 

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