C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 14/12/2018 – Delibera – GARA IRSINA – VIGGIANELLO
GARA IRSINA – VIGGIANELLO
Il GIUDICE SPORTIVO Facendo seguito al provvedimento disciplinare pubblicato sul CU 54 del 12.12.2018; Letti il referto di gara il supplemento di rapporto; Rilevato che al momento della segnatura della terza rete della squadra avversaria, il Sig. PROPATO FRANCESCO, in distinta quale Dirigente della società Viggianello, protestando vivacemente, si alzava dalla panchina e, avvicinatosi al D.G., gli tirava uno schiaffo sul viso senza conseguenze, rivolgendogli, nel contempo, frase gravemente minacciosa. Considerato: - Che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal CU 104/a del 2014; - Che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danno da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (cfr. Corte Giustizia Federale in CU 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giustizia Federale in CU 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva d’Appello (3^ sezione) in CU 056/CSA del 22.12.2016; e Corte Sportiva d’Appello (sezioni unite) in CU 114/CSA del 11.4.2017; - Che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I, del C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo contro della natura e della gravità dei fatti” P.Q.M. Infligge al Dirigente del Viggianello PROPATO FRANCESCO la sanzione della inibizione fino al 31.12.2019 con la precisazione che detta sanzione VA CONSIDERATA ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC.