C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 14/12/2018 – Delibera – GARA MATTIA POLISCIANO MARATEA – ASD AVIS SASSO DI CASTALDA

GARA MATTIA POLISCIANO MARATEA – ASD AVIS SASSO DI CASTALDA

Il GIUDICE SPORTIVO Facendo seguito al provvedimento disciplinare pubblicato sul CU 54 del 12-12-2018; Letti il referto di gara ed il supplemento di rapporto; Preso atto che al 31° del s.t. il calciatore Formica Andrea identificato in distinta della squadra ospitante con il n. 4 non condividendo un provvedimento di espulsione a carico di un proprio compagno, si avvicinava al D.G. rivolgendogli frasi ed espressioni irriguardose e minacciose, fermato da compagni di squadra; Constatato che veniva espulso e all'invito da parte dell’arbitro di abbandonare il terreno di gioco, prendeva una bottiglietta d'acqua e la lanciava verso il D.G. senza colpirlo perché da questi schivata; Rilevato che, abbandonato il rettangolo di gioco, si posizionava dietro la rete di recinzione e reiterando le minacce, attingeva il D.G. con uno sputo sulla maglia e a fine gara, dapprima si poneva davanti l'uscita dal campo e, successivamente, davanti la porta degli spogliatoi reiterava il suo atteggiamento offensivo e minaccioso, senza ulteriori conseguenze per l’intervento a protezione del D.G. di alcuni tesserati; Considerato: - Che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal CU 104/a del 2014; - Che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danno da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (cfr. Corte Giustizia Federale in CU 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giustizia Federale in CU 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva d’Appello (3^ sezione) in CU 056/CSA del 22.12.2016; e Corte Sportiva d’Appello (sezioni unite) in CU 114/CSA del 11.4.2017; - Che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I, del C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo contro della natura e della gravità dei fatti” P.Q.M. Infligge al calciatore Formica Andrea della società Mattia Polisciano Maratea la sanzione della squalifica fino al 30.04.2019 con la precisazione che detta sanzione VA CONSIDERATA ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC.

 

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