C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 16/01/2019 – Delibera – GARA PIETRAGALLA – SPORTING LAVELLO DEL 16.12.2018

GARA PIETRAGALLA – SPORTING LAVELLO DEL 16.12.2018

 Il Giudice Sportivo Letti gli atti ufficiali e il referto arbitrale; Premesso che il Giudice Sportivo decide esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali che, pertanto, assumono valore di "prova privilegiata" e non può avvalersi di altri mezzi istruttori; Visto il reclamo presentato dalla società Pietragalla in merito alla posizione irregolare del calciatore ZUCCARO DOMENICO dello Sporting Lavello; Atteso che la società a sostegno di quanto esposto nel reclamo invoca la violazione del comma 2 dell’articolo 95 delle N.O.I.F. “Nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”; Verificato che, nella stagione sportiva 2018/19, il calciatore è stato tesserato per tre diverse società in particolare: U.S.D. Lavello (Eccellenza), A.S.D. Ripacandida (Eccellenza) ed infine Sporting Lavello (Prima Categoria); Accertato, inoltre, che lo stesso giocatore, per ciascuna di dette squadre di appartenenza, prendeva parte alle seguenti gare: - per la società Lavello: Melfi–Lavello del 26.8.2018 (coppa Italia di Eccellenza); - per la società Ripacandida: Moliterno-Ripacandida del 9.9.18; Ripacandida–Murese del 16.9.2018; Montescaglioso–Ripacandida del 23.09.2018; Ripacandida-Avigliano Calcio del 30.9.18; Ripacandida–Lavello del 14.10.2018; Ripacandida–Pomarico dell’11.11.2018; MelfiRipacandida del 18.11.18, tutte del campionato di Eccellenza; - per la società Sporting Lavello: Sporting Lavello-Città di Sant’Angelo del 9.12.18; Pietragalla–Sporting Lavello del 16.12.2018, del campionato di Prima Categoria; Considerato, pertanto, che la Società Sporting Lavello deve ritenersi responsabile della violazione di cui al predetto comma 2 dell’articolo 95 delle N.O.I.F.; P.Q.M. DELIBERA  di accogliere il reclamo presentato dalla società Pietragalla e pertanto:  di assegnare ai sensi dell’articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S. gara persa allo Sporting Lavello con il seguente punteggio PIETRAGALLA – SPORTING LAVELLO 3-0;  di infliggere al calciatore ZUCCARO DOMENICO dello Sporting Lavello la sanzione della squalifica per 2 gare (due), da scontarsi nella prossima stagione sportiva; di inibire fino al 29.01.2019 Tursi Nicola dello Sporting Lavello in quanto dirigente responsabile della società presente in distinta; di restituire la tassa reclamo.

 

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