C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 13/02/2019 – Delibera – GARA DEL 29/1/2019: MOLITERNO – CASTELLUCCIO

GARA DEL 29/1/2019: MOLITERNO - CASTELLUCCIO

Il Giudice Sportivo Premesso che lo stesso , ai sensi dell’art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara(rapporto degli arbitri e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali della gara in oggetto da cui si rileva che la stessa non è stata disputata per mancanza della squadra ospite, il Castelluccio; Visto il reclamo da quest’ultima presentato e la richiesta di fissare un’altra data per la disputa della gara in quanto la mancata presenza è da attribuire ad una improvvisa avaria all’impianto di alimentazione dell’autobus sul quale viaggiava la squadra, guasto che non ha permesso alla stessa di raggiungere l’impianto di gioco; Verificato, come da attestazione della ditta di trasporto allegata al reclamo, che nonostante il tempestivo intervento del meccanico aziendale il mezzo non ripartiva in tempo utile per raggiungere il campo di gioco; DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dal Castelluccio; - di trasmettere gli atti alla segreteria del Comitato di Basilicata per fissare una nuova data per il recupero della stessa; di restituire la tassa reclamo, se versata.

 

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