C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 3 del 12/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO (N. 555 pfi 17-18/CS/sds del 16/04/2018) CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA;

DEFERIMENTO (N. 555 pfi 17-18/CS/sds del 16/04/2018) CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA;

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale f.f., con nota del 16 aprile 2018, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA, all’epoca dei fatti arbitro effettivo in forza al C.R.A. Basilicata, Sezione di Matera, per rispondere della violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 40 Regolamento A.I.A., perché, dopo aver arbitrato, tra le altre, la gara di campionato del 12/03/2017 tra Pol. Anzi e Pol. Salandra assumendo decisioni che erano state duramente criticate e contestate da calciatori e sostenitori della Pol. Salandra, non solo inopportunamente si presentava ad assistere alla successiva gara del 07/05/2017 tra le medesime squadre valevole quale semifinale play-out del Campionato di Promozione C.R. Basilicata s.s. 2016/2017, disputata presso lo Stadio Comunale di Calvello (PZ), ma altresì, essendo stato notato da sostenitori del Salandra, tra in quali il calciatore tesserato Tubito Pierfrancesco, intratteneva con questi accesa ed animata discussione, tanto da provocare l’intervento dei Carabinieri presenti, e nel corso della quale a richiesta di spiegazioni circa la sua presenza, rispondeva di essere libero di assistere alla partita e che la squadra del Salandra sarebbe comunque retrocessa perché scarsa, e perciò venendo meno agli obblighi di trasparenza, correttezza e probità nonché a quello di improntare il proprio comportamento, anche al di fuori dello svolgimento dell’attività sportiva, ai principi di lealtà, trasparenza e rettitudine a difesa della credibilità dell’immagine dell’A.I.A. e del suo ruolo arbitrale; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 23 Giugno 2018, constatata la regolarità delle comunicazioni al deferito indirizzate e preso atto dell’impossibilità di procedere alla verifica dell’eventuale intenzione dell’avente diritto di accedere ad applicazione di sanzioni su 3/5 richiesta delle parti dall’art. 23 C.G.S. prevista, procedeva all’audizione della PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avv. Michele Sibillano, il quale illustrava i motivi del Deferimento, formulando le seguenti richieste per:  CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA, squalifica e/o sospensione per mesi 6 (sei); Che il deferito CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA, benché regolarmente convocato, non si presentava, né produceva scritti difensivi a discarico; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento di CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA per i fatti negli stessi riportati ed a lui ascritti; Ritenuto pregiudizialmente che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto come la mancata comparizione del deferito e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive a lui riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo Collegio a discostarsi, nei limiti che verranno di seguito esplicitati, dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento riassunte; Lette, le emergenze dell’istruttoria dalla PROCURA FEDERALE svolta a mezzo di acquisizione documentale e deposizioni testimoniali e visti gli artt. 1 bis comma 1 C.G.S. e 40 Regolamento A.I.A., ritiene potersi affermare che gli eventi, così come contestati, possono trovare solo parziale riscontro; Considerato come dal confronto incrociato delle dichiarazioni in sede investigativa raccolte, emerga un quadro probatorio non perfettamente univoco riguardo lo svolgimento dei fatti; Osservato, in particolare, come dalle dichiarazioni da Lisanti Domenico, Presidente della ASD Polisportiva Salandra, in sede investigativa rese si evinca che, la presenza del Cicchetti in tribuna, in occasione della gara di play-out tra la propria squadra e la Polisportiva Anzi, aveva, da subito, destato notevole stupore tra sostenitori e alcuni tesserati del Salandra lì presenti, per aver lo stesso diretto la gara di campionato tra le medesime compagini, penalizzando, a dire del dichiarante, proprio la Pol. Salandra, ragione per la quale, a metà circa del primo tempo, si era creato un parapiglia nella zona delle gradinate dove era seduto il ripetuto Cicchetti, il quale, stando a quanto da alcuni spettatori al Lisanti riferito e da Tubito Pierfrancesco (anch’egli deferito nel presente procedimento) confermato, nel clima di tensione che si era venuto a determinare, avrebbe profferito la seguente frase: “tanto voi del Salandra dovete retrocedere”; Considerato, ancora, come tali dichiarazioni possano ritenersi sovrapponibili a quelle rese da Tubito Gianfranco, Sindaco di Salandra, non tesserato F.I.G.C., presente all’incontro stante la sua importanza, il quale, avendo notato che in tribuna, verso la metà del secondo tempo (e non del primo, come, invece, dal Presidente Lisanti dichiarato) si era venuto a creare un parapiglia, si adoperava, insieme allo stesso Lisanti, per sedare gli animi, anche perché nella 3/6 ressa risultava coinvolto il proprio figlio Pierfrancesco, che, alla suddetta “frase provocatoria” dal Cicchetti asseritamente pronunciata, avrebbe energicamente reagito solo sul piano verbale; Ritenuto come lo stesso Tubito Gianfranco avesse precisato, di aver appreso che il Cicchetti era giunto all’impianto di gioco di Calvello unitamente al Direttore di Gara designato, evento che qualificava assolutamente inopportuno per i sospetti di condizionamento che avrebbe potuto generare; Rilevato, ancora, come in forza di quanto da Tubito Pierfrancesco, all’epoca dei fatti tesserato con la Pol. Salandra, riferito, trovi conferma la circostanza che verso la metà del secondo tempo, lo stesso si era avvicinato, da solo, al Cicchetti per chiedergli spiegazioni in merito alla propria presenza in tribuna in occasione di quell’incontro, e che questi, a tale richiesta, avrebbe risposto: “sono libero di assistere alla partita ma, in ogni caso, voi del Salandra ugualmente retrocederete perché siete scarsi”, affermazione, questa, sufficiente a provocare la reazione del Tubito che, a suo dire, sarebbe consistita solo in insulti verbali e non anche in aggressione fisica; Osservato come il medesimo Tubito avesse dichiarato che nessuno oltre lui poteva aver sentito la frase pronunciata dal Cicchetti né quanto da lui a sua volta riferitogli, perché vicinissimi; Considerato, nondimeno, come le affermazioni del Deferito vadano in direzione opposta a quelle sopra compendiate, per aver lo stesso sostenuto di essere stato individuato in tribuna da alcune persone, tra le quali aveva riconosciuto Tubito Pierfrancesco, all’epoca dei fatti tesserato con la Pol. Salandra, i quali lo avrebbero fissato in tono provocatorio, a cagione di che, alla richiesta di spiegazioni dal Cicchetti in merito a tale atteggiamento avanzata, questi avrebbero reagito in tono aggressivo e in particolare lo stesso Tuibito avrebbe detto “noi del Salandra siamo qui per colpa tua”, per poi colpirlo con due schiaffi, non di eccessiva violenza ma nemmeno definibili come carezze o buffetti, ai quali, tuttavia, il Cicchetti dichiarava di non aver reagito in alcun modo, perché spaventato, e comunque escludendo categoricamente di aver pronunciato la frase “tanto voi del Salandra dovete retrocedere”. Tenuto conto come il nominato Cicchetti, nella memoria difensiva, agli atti della Procura Federale in data 19 Marzo 2018 protocollata, avesse precisato di aver assistito all’incontro per motivi di crescita arbitrale e per stima nei confronti del Direttore di Gara Lascaro Giuseppe, per quell’incontro designato e di aver assistito a tutta la partita seduto in tribuna accanto al padre del D.G.; Osservato come l’art. 1-bis del C.G.S., comma 1, (doveri e obblighi generali) così recita: Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; Rilevato, più nel dettaglio, come ai sensi dell’art. 40, comma 1, Regolamento A.I.A. (Doveri degli Arbitri), Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie 3/7 funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità. Acclarato come nel caso di specie, al di là delle dichiarazioni dagli interessati rese, invero non perfettamente sovrapponibili e non supportate da testimonianze da parte di terzi indipendenti eventualmente presenti ai fatti e utili a resocontarli in forma privilegiata, a parere di questo Collegio, Cicchetti Antonio Piero Maria sia in ogni caso incorso nella violazione delle predette norme, in quanto, lo stesso, pur sapendo di essere “inviso” a sostenitori e tesserati della Polisportiva Salandra, in ragione delle sue precedenti direzioni di gara che lo avevano visto designato per alcuni incontri disputati dal ridetto Sodalizio, si era presentato comunque presso l’impianto di gioco di Calvello per assistere alla gara dei play-out tra due compagini che, pochi mesi prima, aveva arbitrato in campionato subendo forti contestazioni da parte della Compagine Salandrese; Considerato, in sostanza, come ragioni di opportunità e di correttezza, legati sostanzialmente a fattori e circostanze ambientali, avrebbero dovuto consigliare al Cicchetti di astenersi dall’assistere alla gara in parola, per di più accompagnando il D.G., la cui designazione, peraltro, , in base a quanto disposto dall’art. 40, comma 3, lettera m) del Regolamento A.I.A. che fa obbligo agli arbitri di astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici sarebbe dovuta essere coperta dal massimo riserbo; Valutato, in definitiva come, indipendentemente dai motivi che abbiano potuto indurre il Deferito ad assistere all’incontro e dalle ragioni di correttezza e di opportunità che, invece, avrebbero dovuto indurlo ad astenersi dal presenziarvi, sia tuttavia possibile apprezzare quale, seppur minima, come attenuante, il fatto di essere stato coinvolto nella querelle venutasi a creare perché avvicinato prima e provocato poi da persone sugli spalti assiepate, per le quali, evidentemente, la sua sola presenza in tribuna poteva rappresentare una provocazione; Accertato, in ogni caso, come il ripetuto Cicchetti Antonio Piero Maria debba, secondo consolidato orientamento di questo Organo di Giustizia Sportiva, debba essere sanzionato per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, a rendere le richieste dichiarazioni innanzi ad Organi della Giustizia Sportiva, in palese violazione di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 3, C.G.S., in base al quale ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva. Ritenuto, in definitiva, come, in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato, in presenza delle sopra dedotta e riconosciuta attenuante ed in assenza di precedenti specifici atti ad integrare recidiva per quel che riflette la posizione esaminata, questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA ritenga lecita, in ragione anche di proprio confermato orientamento Giurisprudenziale, l’applicazione nei confronti del Deferito di una sanzione mitigata rispetto alle richieste dalla PROCURA FEDERALE avanzate: P.Q.M. 3/8 Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, nella seduta del 30 giugno 2018, in parziale accoglimento delle richieste dal SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. Michele Sibillano, in sede di audizione del 23 giugno 2018 formulate, così provvede: Irroga a: CICCHETTI ANTONIO PIERO MARIA la sospensione per mesi 3 (tre), di cui 1 (uno) per violazione dell’art. 1-bis, comma 3 G.C.S.; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.

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