C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO (N. 2565/1343pfi17-18/CS/sds del 17 settembre 2018) DIPIERRI ANTONIO GIUSEPPE, SOCIETA’ A.S.D. C.S. VULTUR;
DEFERIMENTO (N. 2565/1343pfi17-18/CS/sds del 17 settembre 2018) DIPIERRI ANTONIO GIUSEPPE, SOCIETA’ A.S.D. C.S. VULTUR;
Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota del 17 settembre 2018, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: DIPIERRI ANTONIO GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD C.S. VULTUR, per rispondere della violazione dell’art. 1-bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) nonché dell’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., anche in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al pagamento, così come stabilito dalla Commissione Affari Economici del C.R. Basilicata nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione, in favore dei calciatori Sigg. Gaetano Carrieri, Achille Aracri, Antonello Scavone e Carmine De Stefano; La SOCIETA’ A.S.D. C.S. VULTUR, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alle condotte riconducibili a carico del proprio Presidente Sig. Dipierri Antonio Giuseppe; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 24 Novembre 2018, verificata la rituale convocazione, a mezzo comunicazioni regolarmente notificate, dei Deferiti che non comparivano né facevano pervenire deduzioni difensive a discarico, procedeva all’audizione dell’Avv. NICOLA MONACO per la PROCURA FEDERALE, il quale illustrava i motivi del Deferimento e formulava le seguenti richieste per: DIPIERRI ANTONIO GIUSEPPE, inibizione per mesi 6 (sei); Società A.S.D. C.S. VULTUR, comminarsi la penalizzazione di 4 punti ed € 450,00 di ammenda; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento di DIPIERRI ANTONIO GIUSEPPE e della Società A.S.D. C.S. VULTUR per i fatti ivi riportati e ad essi ascritti e in particolare le comunicazioni note Prot. n. 8/Cae/2017-18 del 20 Ottobre 2017 - C.U. n. 123 del 20/10/2017 e ancora n. 24–49-53/Cae/2017- 2018 del 09 Gennaio 2018 – C.U. n. 179 del 09/01/2018 - con le quali sono state pubblicate le Delibere di accoglimento dei ricorsi alla Commissione Accordi Economici – L.N.D. da parte dei calciatori, Gaetano Carrieri, Achille Aracri, Antonello Scavone e Carmine De Stefano, presentati; Rilevato come i richiamati Provvedimenti non siano stati impugnati dalla S.C. VULTUR che non ha, per l’effetto, esercitato la facoltà concessale dall’art. 94- ter, comma 11 N.O.I.F. a mente del quale, le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale Federale a livello nazionale – Sezione Vertenze Economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione; Considerato come il deferito Sodalizio e per esso il suo Presidente all’epoca dei fatti, non abbia ottemperato a quanto dalla richiamata norma, che testualmente recita, in caso di mancata impugnazione al Tribunale Federale a livello nazionale – Sezione Vertenze Economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione; e come, decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9, C.G.S. espressamente previsto; Accertata la responsabilità di DIPIERRI ANTONIO GIUSEPPE, Presidente della Società A.S.D. S.C. VULTUR all’epoca dei fatti, in riferimento alle contestazioni a lui ascritte, Acclarato, in ragione di quanto sopra argomentato, come la Società A.S.D. S.C. VULTUR sia chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. delle violazioni dal proprio Presidente consumate; Valutato nondimeno, come nei confronti dei Deferiti debba applicarsi la sanzione di cui all’art. 1-bis, comma 3, C.G.S. per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione innanzi a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA; Osservato, da ultimo, come questo COLLEGIO ritenga lecita, in forza anche di proprio consolidato orientamento Giurisprudenziale, l’applicazione di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla PROCURA FEDERALE avanzate: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE nella persona, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga a: DIPIERRI ANTONIO GIUSEPPE l’inibizione di mesi 3 (tre), di cui 1 (uno) per violazione dell’art. 1-bis, comma 3 G.C.S. Società A.S.D. S.C. VULTUR, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 300,00, di cui € 100,00 (cento/00) per violazione dell’art. 1- bis, comma 3 G.C.S. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.