C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO (N. 3022/1140pfi17-18/CS/sds del 27 settembre 2018) SOCIETA’ A.S.D. ORAZIANA VENOSA;

DEFERIMENTO (N. 3022/1140pfi17-18/CS/sds del 27 settembre 2018) SOCIETA’ A.S.D. ORAZIANA VENOSA;

 Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota del 27 settembre 2018, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: La SOCIETA’ A.S.D. ORAZIANA VENOSA, (matricola 938864) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo (all’epoca dei fatti) Consigliere sig. Aurelio Caggianelli, per aver rivolto frasi lesive nei confronti dell’operato dell’Arbitro della gara Vitalba – Venosa del 12/03/2018 (juniores Regionali), attraverso due comunicati stampa rilasciati alla testata sportiva “I AM CALCIO”. Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 24 novembre 2018, una volta implicitamente superata, a motivo della comparizione della PROCURA FEDERALE, l’istanza da suo Sostituto precedentemente trasmessa e verificata la rituale convocazione delle parti a mezzo comunicazioni regolarmente notificate, procedeva all’audizione dell’A.S.D. Oraziana Venosa, rappresentata e difesa, in forza di Procura Speciale agli atti acquisita, dall’Avv. Emanuele Brunetti, che preliminarmente avanzava richiesta di applicazione di sanzioni ex art. 23 C.G.S. e subordinatamente sviluppava argomentazioni difensive di merito; Che il ridetto TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA ascoltava, nondimeno, la PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avv. NICOLA MONACO, il quale, deducendo in ordine al mancato adempimento da parte del deferito Sodalizio nel perentorio termine di giorni trenta dell’accordo tra le parti precedentemente raggiunto e dal COMMISSARIO STRAORDINARIO F.I.G.C. dichiarato inefficace come da C.U. n. 48/AA del 09/08/2018 e formalizzata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, C.G.S. opposizione alla rinnovata istanza ex art. 23 C.G.S., illustrava i motivi del Deferimento, formulando le seguenti richieste per:  La Società A.S.D. ORAZIANA VENOSA, comminarsi l’ammenda di € 400,00; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento della Società A.S.D. ORAZIANA VENOSA per i fatti ivi riportati e alla stessa ascritti; 54/21 Rilevato come, ai sensi dell’art. 32-sexies, comma 2, C.G.S. l’accordo (concluso ai sensi del comma 1 del medesimo articolo) acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo, alle sanzioni pecuniarie in esso contenute. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, la Federazione dà atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato Ufficiale ed, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura Federale procede per quanto di sua competenza. Accertato come, l’accordo ai sensi dei richiamati artt. 23 e 32-sexies, comma 1, C.G.S. di cui al C.U. n. 210/AA del 08 giugno 2018, tra la deferita Società e la PROCURA FEDERALE raggiunto, fosse stato dichiarato risolto per mancata ottemperanza nel termine perentorio di 30 giorni, per quanto evincibile da C.U. n. 48/AA del 09 agosto 2018; Considerato come tale inadempimento si qualifichi, sempre a mente dell’art. 32- sexies, comma 2, C.G.S. e in ragione di identità e continuità dei fatti oggetto di Deferimento, preclusivo di ogni ulteriore, ipotetica, possibilità di conclusione di nuovo accordo ex 32-sexies, comma 1; Considerato pregiudizialmente come il processo sportivo non possa acriticamente essere equiparato ad altri di natura penale o civile se non in ragione di talune specifiche fattispecie, per essere lo stesso caratterizzato da esigenze di particolare speditezza, celerità ed elasticità che ne tipizzano il rito, questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in ragione della sostanziale libertà di forma dal ridetto art. 32-sexies, comma 2, C.G.S. regolata (la Procura Federale procede per quanto di sua competenza) ritiene come insuscettibile di particolari rilievi possa qualificarsi la scelta dalla PROCURA FEDERALE operata di procedere con nuovo Deferimento in luogo di diverso strumento procedimentale, che pur si sarebbe potuto stimare pienamente legittimo; Ritenuto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, come ogni deduzione difensiva di merito dal deferito Sodalizio in sede di audizione sviluppata debba ritenersi assorbita; Acclarato, in ragione di quanto sopra argomentato, come la Società A.S.D. ORAZIANA VENOSA sia chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. delle violazioni da proprio Dirigente consumate; Osservato, infine come, ad ogni modo, questo COLLEGIO ritenga lecita, in forza di proprio consolidato orientamento Giurisprudenziale, l’applicazione di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla PROCURA FEDERALE avanzate: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE nella persona, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga alla Società A.S.D. ORAZIANA VENOSA:  Ammenda di € 300,00 (trecento/00); Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.

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