C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 20/02/2019 – Delibera – DEFERIMENTO (N° 5252/68pfi 18-19/MS/AS/ac) FEMMINELLA DEMETRIO, A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015;

DEFERIMENTO (N° 5252/68pfi 18-19/MS/AS/ac) FEMMINELLA DEMETRIO, A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015;

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA, composto dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta del 09 Febbraio 2019 ha deliberato quanto segue: PREMESSO che il PROCURATORE FEDERALE e il PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO con nota del 28 Novembre 2018, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA: FEMMINELLA DEMETRIO, Presidente della A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015; A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015; per rispondere: FEMMINELLA DEMETRIO, Presidente della A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015; in virtù della immedesimazione organica fra il medesimo e la A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art 1 bis comma 1 C.G.S. in riferimento alla condotta in atti denunziata e negli stessi più analiticamente indicata; A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015; per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. per quanto ascritto al Signor DEMETRIO FEMMINELLA, già suo Presidente all’epoca dei fatti come sopra richiamato; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA nella seduta del 9 Febbraio 2019 verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate, procedeva all’audizione della PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avv. MICHELE SIBILLANO, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: FEMMINELLA DEMETRIO, Presidente della A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015: MESI 9 (NOVE) di INIBIZIONE; A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015: AMMENDA di € 900,00; nonché del Sig. DEMETRIO FEMMINELLA, il quale, una volta preliminarmente dichiarato di non volersi avvalere delle facoltà dall’art. 23 C.G.S. regolate, sollecitava l’accoglimento delle conclusioni con memoria difensiva rassegnata; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza a mente dell’art. 32 comma 08 C.G.S.; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di: FEMMINELLA DEMETRIO, Presidente della A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015; A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015; per i fatti negli stessi riportati e ad essi ascritti; Analizzata la documentazione dalla PROCURA FEDERALE a sostegno della propria azione prodotta e riferita alla condotta del Presidente FEMMINELLA DEMETRIO e accertato di conseguenza come questa effettivamente integri la contestata violazione per aver consentito al Sig.r CANTISANI ROSARIO che all’epoca dei fatti risultava tesserato per la Società A.S.D. JUNIOR SOCCER SKILLS (il cui denunciato legame con la A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015 non è stato, tuttavia, in alcun modo provato), di svolgere attività dirigenziale a favore della ripetuta ASD NEMOLI CALCIO 2005 e sia come tale passibile di sanzione; Acclarato ancora come dall’esame del compendio investigativo dalla PROCURA FEDERALE al vaglio di questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA offerto, possa dirsi (aldilà dell’inconferente richiamo all’art. 39 punto E/c del nuovo Regolamento del Settore Tecnico di cui al C.U. n° 69 del 13 Giugno 2018 al quale, quand’anche astrattamente attagliabile alla fattispecie oggetto di Deferimento, giammai potrebbe riconoscersi, in applicazione, se non altro, di norme di Diritto comune, efficacia retroattiva) emersa la responsabilità di FEMMINELLA DEMETRIO per questi aver omesso di provvedere a seguito delle dimissioni del Tecnico AVIGLIANO BIAGIO intervenute il 12 Febbraio 2018 al tesseramento nel termine di giorni 30, dal C.U. L.N.D. n° 1 Stagione 2017/2018. 14 Lettera C. comma 13 del 01 Luglio 2017 previsto, di altro Allenatore dal Settore Tecnico abilitato e come tale sanzionabile; Osservato, nondimeno, come conseguente a quanto sopra dedotto si qualifichi ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. la responsabilità oggettiva della A.S.D. NEMOLI CALCIO 2005 in ragione delle violazioni al proprio Presidente ascritte e a sua volta quindi meritevole di sanzione; Ritenuto, in ogni caso, come la natura dei fatti (invero di relativa rilevanza) oggetto di investigazione da parte della PROCURA FEDERALE e la condotta di FEMMINELLA DEMETRIO, improntata per quanto in sede dibattimentale incontrovertibilmente emerso alla più assoluta buona fede, possano essere riconosciute quale circostanze attenuanti rispetto all’acclarato comportamento violativo delle disposizioni del C.G.S. e conseguentemente abilitare questo COLLEGIO all’applicazione nei confronti dei deferiti di sanzioni sensibilmente mitigate rispetto alle avanzate istanze; P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE nella persona, Avv. MICHELE SIBILLANO, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga a:  FEMMINELLA DEMETRIO, Presidente della A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015, l’inibizione di mesi 2 (due);  A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015 l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.

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