F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 150/CSA pubblicata il 18 Gennaio 2022 – Calcio Padova S.p.A.

Decisione n. 150/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 139/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 139/CSA/2021-2022, proposto dalla società Calcio Padova S.p.A.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 25/CIT del 16 dicembre 2021;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore, nell’udienza del giorno 5 gennaio 2022, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Nicola Durante e udito, per il reclamante, l’Avv. Eduardo Chiacchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo ha per oggetto la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara ex art. 38 CGS, inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore del Padova Pompeu da Silva Ronaldo, in relazione alla gara Padova-Catanzaro del 15 dicembre 2021, semifinale di andata di Coppa Italia di Serie C, terminata 1-1, per avere egli, “al 40°minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento durante una contesa del pallone, con il piede a martello colpiva con i tacchetti esposti sopra la caviglia un calciatore avversario rendendo necessario l’intervento del medico”.

Il reclamo propone la derubricazione del fatto come condotta semplicemente antisportiva o tutt’al più gravemente antisportiva ex art. 39 CGS, trattandosi di fallo agonistico occorso “durante una contesa del pallone” e chiede che la sanzione sia rideterminata:

a) in via principale, nella squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara;

b) in via subordinata, nella squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

In punto di qualificazione giuridica, valuta il collegio – anche riconsiderando la propria complessiva giurisprudenza – che la fattispecie va correttamente sussunta nell’ipotesi della condotta violenta, tenuto conto del referto di gara che, per l’appunto, la descrive come entrata a “piede a martello … con i tacchetti esposti sopra la caviglia [di] un calciatore avversario”, il che denota una componente d’intenzionalità, quanto meno in termini di dolo eventuale.

Il dolo eventuale si concretizza infatti quando l’individuo non ha come obiettivo l’evento dannoso, ma, pur di non rinunciare all’azione ed ai suoi eventuali vantaggi, accetta che questo possa verificarsi.

Tali tipologie di condotta non necessariamente devono coincidere con fattispecie penalmente rilevanti, giacché, in base alla teoria del c.d. “rischio consentito”, ricadono unicamente nell’alveo dell’illecito sportivo tutti quei comportamenti che integrano infrazioni delle regole agonistiche, senza essere penalmente perseguibili per effetto della scriminante di cui all’art. 50 c.p., neppure se abbiano conseguenti pregiudizievoli per l’integrità fisica di un avversario. Viceversa, la sussistenza della scriminante va esclusa, ed il fatto è perseguibile penalmente, quando si travalica volontariamente il dovere di lealtà sportiva, esponendo l’incolumità fisica dell’avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica sportiva ed accettato dal partecipante medio. In tal caso, lo svolgimento della gara diventa solo l’occasionale sede di tempo e di luogo dell’azione lesiva, che si considera avulsa dalle esigenze di svolgimento della gara.

In tal senso, si è ritenuto non scriminato il comportamento di un giocatore di pallacanestro, che ha colpito il giocatore avversario con un pugno alla mandibola (cfr. Cass. pen., Sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951).

Di conseguenza, va confermata la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica irrogata dal primo giudice, trattandosi della sanzione minima prevista e dovendosi escludere la sussistenza di circostanze attenuanti, avuta presente la lesione cagionata, che ha reso necessario l’intervento del medico.

Dispone trattenersi la tassa reclamo.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                      Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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