DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 26/CS del 07.01.2022 -Campionato Serie D – Delibera – LEGNANO SSDARL – LEON SSD A R.L.
LEGNANO SSDARL - LEON SSD A R.L.
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. LEON SSD ARL, con il quale si chiede con il quale si chiede che venga inflitta alla A.C. LEGNANO SSD ARL la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 10, comma 1, CGS, ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima. In particolare, il sodalizio ricorrente incentra le proprie censure: (i) sulla circostanza che l'ultimo fenomeno di precipitazioni con caduta di neve sulla cittadina di Legnano si sarebbe verificato l'8 dicembre 2021, con conseguente imputazione di negligenza A.C. LEGNANO SSD ARL che sarebbe inadempiente all'obbligo, previsto per le società partecipanti al Campionato di Serie D, di "provvedere allo sgombero della neve caduta fino alle 48 ore precedenti l'inizio della gara". - Lette le osservazioni difensive fatte pervenire dall' A.C. LEGNANO SSD ARL, con le quali si evidenzia come, da un lato, l'ultimo fenomeno nevoso si sarebbe verificato il 10 dicembre e, dall'altro, come il rinvio della gara sarebbe stato determinato dalla presenza di ghiaccio, e di non neve, sul manto erboso, in precisa coincidenza con una porzione di terreno di gioco a ridosso della tribuna e che, pertanto, rimaneva in ombra. - Lette le ulteriori deduzioni della A.C. LEON SSD ARL con cui vengono sostanzialmente ribadite le doglianze già rappresentate. - rilevato che le dichiarazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla A.C. LEON SSD ARL vanno ascritte al rango di mere valutazioni, poco aderenti alla realtà dei fatti per come descritti nel referto di gara ed emergenti dagli elementi probatori in atti, atteso che: a) la gara non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco, atteso che il direttore di gara all'arrivo presso l'impianto sportivo, 90 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio della gara, constatava la presenza di "una lastra di ghiaccio mista a neve che si estendeva di circa 2.5 mt fuori dal terreno di gioco e di circa 10 mt all'interno del terreno di giuoco dalla linea laterale" per l'intera lunghezza del terreno di gioco e che, nonostante il fattivo intervento della società ospitante, il persistere del ghiaccio sul manto erboso non consentiva "di iniziare la gara in sicurezza". b) Dalle evidenze documentali prodotte dalle parti è possibile rilevare come, di là dal verificarsi di fenomeni nevosi nelle date successive all'8 dicembre 2021, risulta che in tutti i giorni intercorrenti da quella data (in cui il verificarsi di una nevicata è pacifico e incontestato) a quella prevista per la disputa della gara (12 dicembre 2021), le temperature minime si siano attestato sempre aldi sotto dei 0 gradi centigradi (raggiungendo i -5Cº nella notte tra il 10 e l'11 dicembre) e le massime non abbiano mai superato i 5 gradi centigradi
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara; 3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della A.C. LEON SSD ARL