FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 103/AA del 23/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ROSSETTI SAVELLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 204 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele ROSSETTI ed Enrico SAVELLI avente ad oggetto la seguente condotta: MICHELE ROSSETTI, calciatore tesserato per la società F.C. Aprilia Racing Club s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, successivamente alla disputa della gara Sa.Ma.Gor. - Aprilia Racing Club disputata il 3.10.2021 e valevole per il Campionato Under 15 Regionale Eccellenza maschile Girone B per la stagione sportiva 2021-2022 del Comitato Regionale Lazio - alla quale ha partecipato nelle file della squadra ospite - leso l’onore, il prestigio e il decoro sia dell’arbitro che ha diretto l’anzidetto incontro, sia più in generale dell’istituzione arbitrale, nel suo complesso intesa, mediante la pubblicazione di frasi ed espressioni offensive utilizzando il social network “Instagram”; ENRICO SAVELLI, calciatore tesserato per la società F.C. Aprilia Racing Club s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, successivamente alla disputa della gara Sa.Ma.Gor. - Aprilia Racing Club disputata il 3.10.2021 e valevole per il Campionato Under 15 Regionale Eccellenza maschile Girone B per la stagione sportiva 2021-2022 del Comitato Regionale Lazio - alla quale ha partecipato nelle file della squadra ospite - leso l’onore, il prestigio e il decoro sia dell’arbitro che ha diretto l’anzidetto incontro, sia più in generale dell’istituzione arbitrale, nel suo complesso intesa, mediante la pubblicazione di frasi ed espressioni offensive utilizzando il social network “Instagram”;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Michele ROSSETTI ed Enrico SAVELLI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Michele ROSSETTI e di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Enrico SAVELLI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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