FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 105/AA del 23/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -TENTI FC LONATE CEPPINO ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 43 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Gabriele TENTI e della società F.C. LONATE CEPPINO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta: GABRIELE TENTI, presidente della società F.C. Lonate Ceppino A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’articolo 43, comma 5, delle NOIF, per non aver provveduto immediatamente ad informare, a mezzo lettera raccomandata, il Comitato Regionale Lombardia della accertata non idoneità all’attività sportiva agonistica del proprio tesserato minore sig. Samuel Rosaci; F.C. LONATE CEPPINO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Gabriele TENTI; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele TENTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. LONATE CEPPINO A.S.D.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele TENTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C. LONATE CEPPINO A.S.D.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.