FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 107/AA del 23/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PROCIDA ASD STELLA CIOFFI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 51 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Roberto PROCIDA e della società A.S.D. STELLA CIOFFI, avente ad oggetto la seguente condotta: ROBERTO PROCIDA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. STELLA CIOFFI, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6,delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. STELLS CIOFFI, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore AL KHALISSI KHALID, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara ASD Stella Cioffi – ASD Calcio Stella, valevole per la Coppa Campania di 2^ Categoria del 24.10.2020; A.S.D. STELLA CIOFFI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto PROCIDA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. STELLA CIOFFI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto PROCIDA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2021/2022 nel campionato di 2° categoria Regionale per la società A.S.D. STELLA CIOFFI;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.