FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 112/AA del 26/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CALABRESE STAIANO MARTONE ASD SANTA MARIA LA CARITA’
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 67 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CALABRESE, Gaetano STAIANO, Antonio MARTONE, e della società ASD SANTA MARIA LA CARITÀ avente ad oggetto la seguente condotta: GIUSEPPE CALABRESE, Presidente della Società ACD Santa Maria la Carità all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Nocerino Nicola e Martone Antonio, nonché per aver consentito l’utilizzo del primo in occasione della gara ASD San Sebastiano Calciomezzo – ACD Santa Maria la Carità del 29.5.2021, e del secondo in occasione della gara ASD Real Boschese – ACD Santa Maria la Carità del 19.6.2021, gare entrambe valevoli per la Coppa Regionale Campania Under 18, omettendo anche di far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità alla pratica dell'attività sportiva; GAETANO STAIANO, Dirigente accompagnatore della società ACD Santa Maria la Carità all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD San Sebastiano Calciomezzo – ACD Santa Maria la Carità del 29.5.2021, ed ASD Real Boschese – ACD Santa Maria la Carità del 19.6.2021, valevoli per la Coppa Regionale Campania Under 18, sottoscritto e consegnato all’arbitro le distinte di gara della ACD Santa Maria la Carità, nella prima delle quali è indicato il nominativo del calciatore Nocerino Nicola e nella seconda delle quali è indicato il nominativo del calciatore Martone Antonio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per tale società; ANTONIO MARTONE, Calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara ASD Real Boschese – ACD Santa Maria la Carità del 19.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Campania Under 18, nelle fila della squadra schierata dalla ACD Santa Maria la Carità, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità alla pratica dell'attività sportiva; ASD SANTA MARIA LA CARITÀ, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti tesserati al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra specificata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig.ri Giuseppe CALABRESE in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD SANTA MARIA LA CARITÀ, e dei Sig.ri Gaetano STAIANO, e Antonio MARTONE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CALABRESE, e di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Gaetano STAIANO, di 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Antonio MARTONE, E di euro 333,34 (trecentotrentatre/34) per la società ASD SANTA MARIA LA CARITÀ;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.