FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 120/AA del 06/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ROCCA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 55 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giovanni ROCCA, avente ad oggetto la seguente condotta: GIOVANNI ROCCA, allenatore di base UEFA B matricola 84429, tesserato all’epoca dei fatti per la ASD Castiadas Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico, ed all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della L.N.D. punto 14) lett. a) alla voce “allenatori“ stagione sportiva 2019/2020, per avere pattuito, quale allenatore della società Castiadas Calcio ASD, nell’accordo economico del 17/10/2019, la somma di euro 2700,00 oltre rimborso spese, eccedente i massimali quali premio previsto per la conduzione di squadre minori per la stagione sportiva 2019-2020; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni ROCCA; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni ROCCA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.