FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 124/AA del 13/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FORASTIERO US CASTELLUCCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 238 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giacomo FORASTIERO e della società US CASTELLUCCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: GIACOMO FORASTIERO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Castelluccio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, e comunque non impedito, che venisse leso l’onore, il prestigio e il decoro propri della terna arbitrale che ha diretto la gara Matera Grumentum – Castelluccio (Campionato di Eccellenza) del 24.10.21 e dell’A.I.A., con la pubblicazione del comunicato stampa sulla pagina facebook ufficiale della società dallo stesso rappresentata, contenente le seguenti dichiarazioni, riprese in data 25.10.2021 sulla testata giornalistica “I AM CALCIO” (nell’articolo “Furia Castelluccio dopo la partita col Matera G.: il comunicato”): “compagine biancazzurra nettamente favorita da una terna arbitrale assolutamente in mala fede e non all’altezza”, “l’U.S. è al lavoro per denunciare lo scempio vissuto oggi alle autorità competenti”, ed infine “ennesima farsa di campionato deciso ancor prima di iniziare con le squadre di vertice che fanno la voce grossa dietro le quinte a dispetto delle altre compagini. Pretendiamo rispetto e l’attuale classe arbitrale lucana non è esente da questo richiamo dovendo fare il più delle volte il mea culpa per prestazioni non all’altezza neanche della seconda categoria”; US CASTELLUCCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato come presidente dotato di poteri di rappresentanza il sig. Giacomo Forastiero;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo FORASTIERO in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società US CASTELLUCCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giacomo FORASTIERO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società US CASTELLUCCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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