FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 128/AA del 13/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DUECENTO FARAONE VITTORIETTI ASD TIEFFE CLUB

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 816 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo DUECENTO, Roberto FARAONE e Pietro VITTORIETTI e della società ASD TIEFFE CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta: VINCENZO DUECENTO, all'epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato con la società ASD Calcio Ciccio Galeoto, in violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi allenato, presso i campi Sole utilizzati dalla società Tieffe Club, sotto le direttive dell'allenatore Sig. Vittorietti Pietro (riconducibile alla soc. Tieffe Club), durante i mesi di febbraiomarzo 2021, ovvero nel periodo in cui era tesserato con la società ASD Calcio Ciccio Galeoto e privo di nulla osta rilasciato dalla predetta società di tesseramento; ROBERTO FARAONE, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD TIEFFE CLUB, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito, al segretario di fatto della società ASD Tieffe Club, sig. Pietro Vittorietti (allenatore di base, cod. n. 119.084), di tenere, nei mesi di febbraio-marzo 2021, allenamenti al calciatore minorenne Duecento Vincenzo propedeutici al tesseramento dello stesso calciatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la ASD Tieffe Club, presso i campi Sole utilizzati dalla società ASD Tieffe Club nel periodo in cui il calciatore era tesserato con la società ASD Calcio Ciccio Galeoto e privo di nulla osta rilasciato dalla predetta società di tesseramento. Per aver, inoltre, consentito al sig. Vittorietti Pietro di svolgere le funzioni di segretario di fatto della società Tieffe Club, in difetto di richiesta di sospensione al Settore Tecnico; PIETRO VITTORIETTI, allenatore di base all'epoca dei fatti segretario di fatto della società ASD Tieffe Club e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D Tieffe Club, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 37, comma 1, 35, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere tenuto, nei mesi di febbraio-marzo 2021, allenamenti al calciatore minorenne Duecento Vincenzo, propedeutici al tesseramento dello stesso calciatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la ASD Tieffe Club, presso i campi Sole utilizzati dalla società ASD Tieffe Club nel periodo in cui il calciatore era tesserato con la società ASD Calcio Ciccio Galeoto e privo di nulla osta rilasciato dalla predetta società di tesseramento. Per aver, inoltre, svolto le funzioni di segretario di fatto della società Tieffe Club, in difetto di richiesta di sospensione al Settore Tecnico; ASD TIEFFE CLUB, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Vincenzo DUECENTO e Pietro VITTORIETTI, e dal Sig. Roberto FARAONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TIEFFE CLUB;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Vincenzo DUECENTO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Pietro VITTORIETTI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto FARAONE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD TIEFFE CLUB;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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