FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 130/AA del 13/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -GARGIULO CSDS NAPOLI UNITED

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 65 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Antonio GARGIULO e della società CSDS NAPOLI UNITED, avente ad oggetto la seguente condotta: ANTONIO GARGIULO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della CSDS Napoli United, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società CSDS Napoli United, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Madera Massimiliano, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara CSDS Napoli United – ASD Real Cesarea del 9.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 16; CSDS NAPOLI UNITED, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio GARGIULO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CSDS NAPOLI UNITED;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio GARGIULO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società CSDS NAPOLI UNITED nella stagione sportiva 2021/2022;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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