FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 131/AA del 13/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DI SANTO SALERNO ZIMBILE ASD FC SABAUDIA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 17 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Pasquale DI SANTO, Carmine SALERNO, Emanuele ZIMBILE e della società ASD FC SABAUDIA avente ad oggetto la seguente condotta: PASQUALE DI SANTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. F.C. Sabaudia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, lettera g) del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art. 1, let. C) del Comunicato Ufficiale Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la Stagione Sportiva 2020/2021, per aver fatto svolgere l’attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria “Esordienti” dell’A.S.D. F.C. Sabaudia ad un tecnico abilitato come “Allenatore Uefa b”, il Sig. Zimbile Emanuele, senza tesserarlo per la predetta società e per avere, in qualità di Presidente della Società A.S.D. F.C. Sabaudia, svolto la funzione di allenatore delle squadre delle categorie “primi calci”, “piccoli amici” e “Esordienti” pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 lettera g) del Regolamento del Settore Tecnico ovvero della qualifica di Preparatore Atletico di cui all’art 29 del Regolamento del Settore Tecnico; CARMINE SALERNO, all’epoca dei fatti dirigente dell’A.S.D. F.C. Sabaudia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto la funzione di Allenatore delle squadra della categoria “Pulcini” dell’A.S.D. F.C. Sabaudia, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 lettera g) del Regolamento del Settore Tecnico ovvero della qualifica di Preparatore Atletico ai sensi di cui all’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico; EMANUELE ZIMBILE, allenatore Uefa B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, all’epoca dei fatti Vice Presidente dell’A.S.D. F.C. Sabaudia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di Allenatore delle squadre appartenenti alla categorie “Primi calci”, “Piccoli amici”, “Pulcini” e “Esordienti” dell’A.S.D. F.C. Sabaudia, pur non essendo tesserato per la stessa società; ASD FC SABAUDIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti tesserati al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig.ri Pasquale DI SANTO in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD FC SABAUDIA e dei Sig.ri Carmine SALERNO ed Emanuele ZIMBILE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale DI SANTO, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Carmine SALERNO, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. per il Sig. Emanuele ZIMBILE e di € 300,00 (trecento/00) per la società ASD FC SABAUDIA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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