FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 133/AA del 13/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ANNUNZIATA CIFINELLI IOIME ASD FC FENIX
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 70 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni ANNUNZIATA, Giovanni Luca CIFINELLI e Ciro IOIME, e della società ASD FC FENIX, avente ad oggetto la seguente condotta: GIOVANNI ANNUNZIATA, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore ufficiale della società ASD F.C. Fenix, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara S.C.D. Promotion – ASD F.C. Fenix del 5.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 16 Maschile, sottoscritto la distinta di gara della ASD F.C. Fenix consegnata all’arbitro, nella quale è indicato il calciatore Ciro Ioime, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento di tale calciatore; GIOVANNI LUCA CIFINELLI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD F.C. Fenix, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD F.C. Fenix, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Ciro Ioime nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara S.C.D. Promotion – ASD F.C. Fenix del 5.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 16 Maschile; CIRO IOIME, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato della ASD F.C. Fenix e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della società appena citata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara S.C.D. Promotion – ASD F.C. Fenix del 5.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 16 Maschile, nelle fila della ASD F.C. Fenix, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva; ASD FC FENIX, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra specificati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni ANNUNZIATA e Ciro IOIME, e dal Sig. Giovanni Luca CIFINELLI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FC FENIX;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni ANNUNZIATA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni Luca CIFINELLO, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Ciro IOIME, e di € 200,00 (duecento) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD FC FENIX;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.