FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 135/AA del 17/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – EPISCOPO MONACO FERRAMI ASD CALVAIRATE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 25 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico EPISCOPO, Danilo FERRAMI e Claudio MONACO, e della società ASD CALVAIRATE avente ad oggetto la seguente condotta: DOMENICO EPISCOPO, allenatore con licenza “UEFA C”, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente della società FC Enotria ma operante nell’interesse della società A.S.D. Calvairate, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione:

(i) all’articolo 37 del Regolamento del Settore Tecnico e all’articolo 22 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e al Comunicato Ufficiale 1 dell’01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 1, paragrafo 1.1, lettera O), per aver concorso ad impedire al calciatore Piuri Elia Davide, tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 per la ASD Calvairate, il tesseramento per la stagione sportiva 2021-2022 a seguito di una selezione operata sulla base delle qualità tecniche dei calciatori appartenenti alla categoria Esordienti; nonché (ii) all'articolo 21 delle NOIF per aver, nel mentre risultava tesserato quale dirigente presso la società FC Enotria, svolto attività rilevante in ambito federale di fatto a favore della società A.S.D. Calvairate; DANILO FERRAMI, all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente della società A.S.D. Calvairate, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione (i) all’articolo 22 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comunicato Ufficiale 1 dell’01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico sezione 1, paragrafo 1.1, lettera O), per aver impedito al calciatore Piuri Elia Davide, tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 per la ASD Calvairate, il tesseramento per la stagione sportiva 2021-2022 a seguito di una selezione operata sulla base delle qualità tecniche dei calciatori appartenenti alla categoria Esordienti; nonché (ii) a quanto previsto dal protocollo sanitario denominato “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile in previsione della ripartenza della competizioni sportive finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 del 10/08/2020”, per aver consentito al tesserato minore Elia Davide Piuri di prendere nuovamente parte alle attività sportive della società senza sostenere una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva nonostante il predetto avesse in precedenza contratto l’infezione da Covid-19; nonché (iii) all’articolo 21 delle NOIF per aver, nel corso della stagione sportiva 2020/2021, permesso al dirigente della società FC Enotria sig. Domenico Episcopo, di svolgere attività rilevante in ambito federale e, quindi, assumere qualifica di dirigente o di collaboratore di fatto, presso la società A.S.D. Calvairate; CLAUDIO MONACO, all’epoca dei fatti tesserato quale direttore sportivo della società A.S.D. Calvairate, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’articolo 22 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e al Comunicato Ufficiale 1 dell’01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico, sezione 1, paragrafo 1.1, lettera O), per aver concorso ad impedire al calciatore Piuri Elia Davide, tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 per la ASD Calvairate, il tesseramento per la stagione sportiva 2021-2022 a seguito di una selezione operata sulla base delle qualità tecniche dei calciatori appartenenti alla categoria Esordienti; ASD CALVAIRATE, per responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente Danilo Ferrami, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per quanto ascritto al Sig. Domenico Episcopo e al Sig. Claudio Monaco;

 − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Domenico EPISCOPO e Claudio MONACO, e dal Sig. Danilo FERRAMI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CALVAIRATE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Domenico EPISCOPO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Danilo FERRAMI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio MONACO, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società ASD CALVAIRATE;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

− Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. − − IT 50 K 01005 03309 000000001083 − − (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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