FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 136/AA del 17/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – NIEDERAUER ROGG VENEZIA FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 154 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Duncan Leigh NIEDERAURER e Andrea ROGG, e della società VENEZIA FC S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta: DUNCAN LEIGHT NIEDERAURER, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Venezia F.C. S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione agli artt. 5 comma 1 e 14 del Regolamento Divise da Gioco – C.U. n. 3 del 14 luglio 2021, per non aver depositato presso i competenti Uffici della Lega Serie A e, parimenti, per non aver ricevuto l’autorizzazione all’utilizzo delle divise da gioco indossate dalla squadra, in occasione delle gare valevoli per il campionato di Serie A TIM, Venezia – Spezia, del 19 settembre 2021 e Milan – Venezia, del 22 settembre 2021; in particolare, per aver apposto sulla maglia il logo della Società (leone dorato) in aggiunta alla già presente scritta “VENEZIA”; ANDREA ROGG, Amministratore Delegato tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Venezia F.C. S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione agli artt. 5, comma 1, e 14 del Regolamento Divise da Gioco – C.U. n. 3 del 14 luglio 2021, per non aver depositato presso i competenti Uffici della Lega Serie A e, parimenti, per non aver ricevuto l’autorizzazione all’utilizzo delle divise da gioco indossate dalla squadra, in occasione delle gare valevoli per il campionato di Serie A TIM, Venezia – Spezia, del 19 settembre 2021 e Milan – Venezia, del 22 settembre 2021; in particolare, per aver apposto sulla maglia il logo della Società (leone dorato) in aggiunta alla già presente scritta “VENEZIA”; VENEZIA FC S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. NIEDERAUER Duncan Leigh e dal sig. ROGG Andrea, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea ROGG e dal Sig. Duncan Leight NIEDERAURER in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VENEZIA FC S.r.l.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Duncan Leigh NIEDERAURER, di € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Andrea ROGG, e di € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda per la società VENEZIA FC S.r.l.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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