FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 137/AA del 17/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CASERTA FUTSAL TORREMAGGIORE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 80 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Michele CASERTA, e della società POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE avente ad oggetto la seguente condotta: MICHELE CASERTA, all’epoca dei fatti Presidente con potere di rappresentanza della società Polisportiva Dilettantistica Torremaggiore, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto al pagamento della III e IV rata di iscrizione per il campionato 2020/21, da liquidare rispettivamente entro 15 e 30 marzo 2021; POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Michele Caserta, così come specificata nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele CASERTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele CASERTA, e di € 100,00 (cento) di ammenda per la società POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.