FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 138/AA del 22/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SOTTIL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 170 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea SOTTIL avente ad oggetto la seguente condotta: ANDREA SOTTIL, allenatore tesserato della società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere pronunciato, nel corso della gara Crotone – Ascoli del 2 ottobre 2021, all’81,06 minuto dell’incontro, espressione blasfema;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea SOTTIL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.666,67 (mille seicentosessantasei/67) per il Sig. Andrea SOTTIL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.