FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 139/AA del 22/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FARFAN TORRES F.C.D. REAL CRESCENZAGO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 148 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Rolly Adriano FARFAN TORRES e della società F.C.D. REAL CRESCENZAGO, avente ad oggetto la seguente condotta: ROLLY ADRIANO FARFAN TORRES, calciatore richiedente il tesseramento per Società FCD Real Crescenzago, soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società FCD Real Crescenzago, dichiarato in maniera non veridica in data 1.9.2021 di non essere mai stato tesserato per altre Federazioni estere; F.C.D. REAL CRESCENZAGO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto tesserato al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra specificata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rolly Adriano FARFAN TORRES e dal Sig. Carlo DI GIOIA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C.D. REAL CRESCENZAGO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Rolly Adriano FARFAN TORRES e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società F.C.D. REAL CRESCENZAGO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.