FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 143/AA del 10/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – AMJADI ASD DON BOSCO DI PERUGIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Sam AMJADI e della società A.S.D. DON BOSCO DI PERUGIA, avente ad oggetto la seguente condotta: SAM AMJADI, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD PGS Don Bosco di Perugia, e comunque soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della medesima società e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 17.5.2021 in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD PGS Don Bosco, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che il calciatore non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere; A.S.D. DON BOSCO DI PERUGIA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto tesserato al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra specificata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sam AMJADI e dal Sig. Lanfranco PAPA, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. DON BOSCO DI PERUGIA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammonizione con diffida per il Sig. Sam AMJADI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. DON BOSCO DI PERUGIA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.