FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 145/AA del 10/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LE MURA CALCIO CATANIA SPA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 290 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Nicola LE MURA e della società CALCIO CATANIA S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: NICOLA LE MURA, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della società Calcio Catania S.p.a., all’epoca dei fatti, in violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’ art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 dovuti a tutti i tesserati, nonché al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 dovuti a diversi tesserati, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV). In particolare, è emerso che i suddetti emolumenti sono stati corrisposti, a mezzo bonifico bancario, utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato, e cioè tramite conti correnti riconducibili alla Sport Investment Group Italia S.p.a., socio di riferimento della società Calcio Catania S.p.a. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; CALCIO CATANIA S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto tesserato al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra specificata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola LE MURA e dal Sig. Sergio SANTAGATI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO CATANIA S.p.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Nicola LE MURA e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società CALCIO CATANIA S.p.A.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.