FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 147/AA del 10/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -FIORAVANTI ASD ATLETICO AZZURRA COLLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 127 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giovanni FIORAVANTI e della società A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI avente ad oggetto la seguente condotta: GIOVANNI FIORAVANTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Atletico Azzurra Colli, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 14, lett. c, del Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 dell’1/7/2019, per non aver provveduto al deposito dell’accordo economico tra il Tecnico, sig. Aloisi Antonio e la società dallo stesso rappresentata; A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto tesserato al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni FIORAVANTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni FIORAVANTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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