FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 152/AA del 12/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – D’eboli PAGANESE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 259 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Cosimo D’EBOLI e della società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: COSIMO D’EBOLI, all’epoca dei fatti Collaboratore della società PAGANESE CALCIO 1926 SRL, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver leso l’onore, il prestigio e il decoro propri della società ACR MESSINA s.r.l., dei suoi tesserati, nonché, del suo Presidente Sig. Pietro SCIOTTO mediante frasi ed espressioni pronunciate nel corso di una intervista concessa durante la conferenza stampa, di presentazione quale nuovo coordinatore dell’Area Tecnica della PAGANESE CALCIO 1926 SRL, svoltasi in data 29.07.21, e pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale di quest’ultima società, nonché ripresa e pubblicata, in data 31.07.21, anche sul sito www.sportmenews.it e, in data 01.08.2021, sul sito www.strettoweb.com; PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto tesserato al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra specificata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cosimo D’EBOLI e dal Sig. Filippo RAIOLA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Cosimo D’EBOLI e di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per la società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.