FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 153/AA del 12/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GROSSO – FOGGIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 256 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio GROSSO e Pasquale FOGGIA avente ad oggetto la seguente condotta: FABIO GROSSO, tesserato della società Frosinone Calcio s.r.l., in qualità di allenatore responsabile, in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pronunciato, nel corso della gara Benevento - Frosinone del 6 novembre 2021, al 44mo minuto del primo tempo una espressione blasfema; PASQUALE FOGGIA, tesserato della società Benevento calcio s.r.l. con qualifica di “collaboratore” (dirigente addetto all’arbitro nella distinta della partita), in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pronunciato, nel corso della gara Benevento - Frosinone del 6 novembre 2021, al 20mo minuto del secondo tempo, una espressione blasfema;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio GROSSO e Pasquale FOGGIA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1250,00 (milleduecento cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Fabio GROSSO e di € 1250,00 (milleduecento cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Pasquale FOGGIA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.