FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 154/AA del 12/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PADOVANI TOMMASONI SCARDUA ASD POLISPORTIVA BORGO TRENTO 1977
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 104 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo PADOVANI, Alberto TOMMASONI, Monica SCARDUA, e della società ASD POLISPORTIVA BORGO TRENTO 1977 avente ad oggetto la seguente condotta: PAOLO PADOVANI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Polisportiva Borgo Trento 1977 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto il modulo di tesseramento del calciatore minore Marchiotto Edoardo omettendo di verificare la regolarità delle firme di entrambi i genitori e che le stesse fossero state apposte alla presenza dei responsabili dell’A.S.D. Polisportiva Borgo Trento 1977; ALBERTO TOMMASONI direttore sportivo della A.S.D. Polisportiva Borgo Trento 1977 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consegnato, o comunque non impedito che venissero consegnati, i moduli di tesseramento del calciatore minore Marchiotto Edoardo al genitore Sig. Marchiotto Andrea ed accettato la restituzione degli stessi (già firmati), omettendo di verificare la firma dell’altro genitore (sig.ra Iacobazzi Lucia) rivelatasi poi apocrifa; MONICA SCARDUA, segretaria della A.S.D. Polisportiva Borgo Trento 1977 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere la stessa consegnato i moduli di tesseramento del calciatore minore Marchiotto Edoardo al genitore Sig. Marchiotto Andrea ed accettato la restituzione degli stessi (già firmati), omettendo di verificare la firma dell’altro genitore (sig.ra Iacobazzi Lucia) rivelatasi poi apocrifa; A.S.D. POLISPORTIVA BORGO TRENTO 1977, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg. Paolo PADOVANI, Alberto TOMMASONI, Monica SCARDUA, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo PADOVANI, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA BORGO TRENTO 1977, e dai Sigg. Alberto TOMMASONI e Monica SCARDUA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Paolo PADOVANI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alberto TOMMASONI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Monica SCARDUA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA BORGO TRENTO 1977;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.