FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 155/AA del 14/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DEL BIANCO PRONI GIRRELLI DORO ROMANELLO Valerio RIGO e della società F.C. CALVI NOALE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 82 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco DEL BIANCO, Alessandro PRONI, Monica GIRELLI, Edoardo DORO, Ivan ROMANELLO, Valerio RIGO e della società F.C. CALVI NOALE, avente ad oggetto la seguente condotta: MARCO DEL BIANCO, tesserato in qualità di Amministratore Unico della società F.C. Calvi Noale nelle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 21 delle NOIF per aver consentito e comunque non impedito al tecnico RIGO Valerio di porre in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la Società A.S.D. Unione Graticolato, al fine di convincerli a tesserarsi per la società F.C. Calvi Noale nella stagione sportiva seguente; per aver consentito e comunque non impedito alla signora Girelli Monica nel mese di giugno 2021, in costanza di tesseramento con la A.S.D. Unione Graticolato, di collaborare con la F.C. Calvi Noale ad organizzare un camp estivo organizzato da quest’ultima società per la quale all’epoca non era tesserata, in virtù di accordi, anche di natura economica, intervenuti nel mese di maggio 2021; per avere, nel maggio 2021, preso contatti con l’allenatore ROMANELLO Ivan e con la segretaria Sig.ra GIRELLI Monica, all’epoca tesserati per la Società A.S.D. Unione Graticolato, per stipulare un accordo con la F.C. Calvi Noale, al fine di essere tesserati nella stagione sportiva successiva 2021-2022 con quest’ultima società, come in effetti verificatosi; ALESSANDRO PRONI, tesserato in qualità di Direttore Generale della società F.C. Calvi Noale nelle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 21 delle NOIF, per avere, nel maggio 2021, preso contatti con l’allenatore ROMANELLO Ivan e con la segretaria Sig.ra GIRELLI Monica, all’epoca tesserati per la Società A.S.D. Unione Graticolato, per stipulare un accordo con la F.C. Calvi Noale, al fine di essere tesserati nella stagione sportiva successiva 2021-2022 con quest’ultima società, come in effetti verificatosi; per avere, nei mesi di maggio e giugno 2021, preso contatti con gli allenatori ROMANELLO Ivan e DORO Edoardo e con la segretaria Sig.ra GIRELLI Monica, all’epoca tutti tesserati per la Società A.S.D. Unione Graticolato, al fine di stipulare un accordo, anche di natura economica, per collaborare all’organizzazione di un camp estivo sotto l’egida della società F.C. Calvi Noale per la quale i Sig.ri ROMANELLO, DORO e GIRELLI non erano tesserati; per aver consentito e comunque non impedito alla signora Girelli Monica nel mese di giugno 2021, in costanza di tesseramento con la A.S.D. Unione Graticolato, di collaborare con la F.C. Calvi Noale ad organizzare un camp estivo organizzato da quest’ultima società per la quale all’epoca non era tesserata, in virtù di accordi, anche di natura economica, intervenuti nel mese di maggio 2021; MONICA GIRELLI, tesserata con la qualifica di segretaria per la Società F.C. Calvi Noale, nella stagione sportiva 2021/2022, tesserata fino alla stagione sportiva 2020/2021 per la Società A.S.D. Unione Graticolato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 21, delle NOIF, per avere, nel mese di giugno 2021, in costanza di tesseramento con la A.S.D. Unione Graticolato, collaborato con la F.C. Calvi Noale ad organizzare un camp estivo organizzato da quest’ultima società per la quale all’epoca non era tesserata, in virtù di accordi, anche di natura economica, intervenuti nel mese di maggio 2021 con i Sig.ri PRONI Alessandro e DEL BIANCO Marco, rispettivamente Direttore Generale e Amministratore Unico della F.C. Calvi Noale; per avere, nel giugno 2021, in costanza di tesseramento con la A.S.D. Unione Graticolato, stipulato un accordo con la F.C. Calvi Noale, al fine di essere tesserata nella stagione sportiva successiva 2021-2022 con quest’ultima società, come in effetti verificatosi; EDOARDO DORO, allenatore Uefa B, tesserato, con la qualifica di Giov. Calc. Licenza C, nella stagione sportiva 2021/2022 per la Società F.C. Calvi Noale, tesserato fino alla stagione sportiva 2020/2021 per la Società A.S.D. Unione Graticolato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, e 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver partecipato, nel mese di giugno 2021, in costanza di tesseramento con la A.S.D. Unione Graticolato, ad un camp estivo organizzato dalla F.C. Calvi Noale, società per la quale all’epoca non era tesserato in virtù di accordi, anche di natura economica, intervenuti nel mese di maggio 2021 con il Sig. PRONI Alessandro, Direttore Generale Sportivo della predetta società; IVAN ROMANELLO, tesserato con la qualifica di allenatore di base U.E.F.A. B, nella stagione sportiva 2021/2022 per la Società F.C. Calvi Noale, tesserato fino alla stagione sportiva 2020/2021 per la Società A.S.D. Unione Graticolato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, e 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver partecipato, nel mese di giugno 2021, in costanza di tesseramento con la A.S.D. Unione Graticolato, ad un camp estivo organizzato dalla F.C. Calvi Noale, società per la quale all’epoca non era tesserato, in virtù di accordi, anche di natura economica, intervenuti nel mese di maggio 2021 con i Sig.ri PRONI Alessandro e DEL BIANCO Marco, rispettivamente Direttore Generale e Amministratore Unico Sportivo e Presidente della F.C. Calvi Noale; per avere, nel maggio 2021, in costanza di tesseramento con la A.S.D. Unione Graticolato, siglato un accordo scritto con la F.C. Calvi Noale, al fine di essere inserito nello staff di quest’ultima società per il mese di giugno 2021 e per essere tesserato con la stessa nella stagione sportiva successiva 2021-2022, come in effetti verificatosi; VALERIO RIGO, allenatore Uefa B tesserato, con la qualifica di allenatore Giov. Calc. Licenza C, nella stagione sportiva 2020/2021 e 2021/2022 per la Società F.C. Calvi Noale, tesserato nella stagione sportiva 2019/2020 per la Società A.S.D. Unione Graticolato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, a far tempo dal maggio 2020, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2019/2020 per la Società A.S.D. Unione Graticolato, al fine di convincerli a tesserarsi nella stagione sportiva seguente per la F.C. Calvi Noale; F.C. CALVI NOALE, per responsabilità sia diretta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del proprio Amministratore Unico Sig. DEL BIANCO Marco, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dai Sig.ri PRONI Alessandro, RIGO Valerio, DORO Edoardo, ROMANELLO Ivan e GIRELLI Monica, l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco DEL BIANCO, in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società F.C. CALVI NOALE, e dai Sigg. Alessandro PRONI, Monica GIRELLI, Edoardo DORO, Ivan ROMANELLO, Valerio RIGO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Marco DEL BIANCO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro PRONI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Monica GIRELLI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Edoardo DORO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Ivan ROMANELLO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Valerio RIGO, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società F.C. CALVI NOALE;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.