C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 09/10/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO LAURIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 23 DEL 18/09/2019.

 

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO LAURIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 23 DEL 18/09/2019.

 La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta del 05 Ottobre 2019, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO LAURIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 23 del 18 Settembre 2019; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S. MELFI che non ha fatto, ex art. 77 comma 2 C.G.S., pervenire memorie e documenti, né richiesta, ex art. 77, comma 4, C.G.S., di audizione; Ascoltata, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la A.S.D. ATLETICO LAURIA, la quale in sede di audizione, si è riportata ai motivi di reclamo chiedendone l’integrale accoglimento;

Preso atto della dichiarazione del D.G., consegnata brevi manu dal Delegato A.I.A. Dott. Gaetano Brindisi, attestante l’erronea indicazione delle sostituzioni; Preso atto come la sostituzione in referto mancante debba dirsi riferita alla terza in ordine di tempo, avvenuta tra i calciatori nn. 1 nato il 1996 e 12 nato nel 2000 per quanto emergente dalla distinta in atti depositata; Considerato come il predetto Delegato A.I.A., in ragione di quanto sopra, abbia confermato l’effettiva presenza in campo degli under così come dal regolamento prevista, con esclusione di qualsivoglia sua violazione da parte del ricorrente sodalizio; Stimato, in conclusione, come il reclamo della A.S.D. ATLETICO LAURIA possa, nel perimetro delle sopra rappresentate ragioni, trovare accoglimento; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Accoglie il ricorso da A.S.D. ATLETICO LAURIA proposto;  Riforma la Decisione dal G.S. assunta e pubblicata su C.U. n. 23 del 18/09/2019;  Omologa il risultato sul campo conseguito;  Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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