C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 20/11/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTADELLA 2010 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 41 DEL 06/11/2019

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTADELLA 2010 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 41 DEL 06/11/2019

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta del 20 Novembre 2019, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. CITTADELLA 2010 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 41 del 06 Novembre 2019; Premesso che, ai sensi dell’art. 76, comma 2, nuovo Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato con C.U. n. 139/A del 17 giugno 2019, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmerssa ad opera della reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;

Considerato, nondimeno, che, a mente del comma 3, del medesimo articolo 76, vigente C.G.S., il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; e, che, in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare; Tenuto conto, ancora, della disciplina regolata dall’art. 142, comma 3, nuovo C.G.S.(Disposizioni transitorie), con riferimento all’art. 53 vigente C.G.S.,(Modalità di comunicazione degli atti); Verificato come, dalla documentazione presente in atti, il reclamo (in senso stretto) proposto dal ricorrente Sodalizio, pur essendo stato trasmesso alla Segreteria della C.S.A.T. di questo C.R. nel termine di giorni cinque dalla pubblicazione del C.U. contenente la decisione impugnata, non risulti, tuttavia, essere stato preceduto da relativa dichiarazione di preannuncio né risulti essere stato trasmesso alla contro interessata A.C. LAGOPESOLE; Ritenuto, pertanto, in forza delle argomentazioni che precedono, come il ricorso dalla A.S.D. CITTADELLA 2010 proposto, non integrando la previsione normativa dell’art. 76 commi 2 e 3 vigente C.G.S., non possa trovare accoglimento; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Dichiara irricevibile e quindi inammissibile il reclamo dalla ASD CITTADELLA 2010 proposto, per violazione dell’art. 76 commi, 2 e 3, C.G.S; Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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