C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 14/02/2020 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS VULTURE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 61 DEL 02/01/2020.

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS VULTURE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 61 DEL 02/01/2020.

 La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta del 14 Febbraio 2020, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. HELLAS VULTURE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 61 del 02 Gennaio 2020 consistente in € 300,00 di ammenda ed inerente gara del campionato under 17 regionali; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. INVICTA MATERA che non ha fatto, ex art. 77 comma 2 C.G.S., pervenire memorie e documenti, né richiesta, ex art. 77, comma 4, C.G.S., di audizione; Ascoltata, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la A.S.D. HELLAS VULTURE, nella persona della Presidente Sig.ra Cristina Macera, la quale, una volta documentalmente attestata in sede di audizione l’effettiva ricezione del PREANNUNCIO DI RECLAMO da parte del contro interessato Sodalizio all’indirizzo di posta elettronica al quale era stato inoltrato (come dalle risultanze prodotte) si riportava ai motivi di reclamo chiedendone l’integrale accoglimento; Procedutosi,ex art. 50 comma 4 C.G.S., all’audizione del D.G. assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato come le motivazioni dalla ricorrente Società addotte a sostegno delle proprie articolazioni difensive abbiano trovato effettivo, ancorché parziale per i motivi che di seguito si indicheranno, riscontro nel referto di gara e nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di escussione rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo la limitata responsabilità di propri sostenitori(dallo stesso Arbitro individuati, pur senza assoluta certezza, in un determinato settore dell’impianto) con mirato riferimento non solo alla condotta antisportiva, ingiuriosa, irriguardosa agli stessi ascritta, ma non anche a quella potenzialmente violenta e minacciosa ulteriormente contestata, rimasta per vero priva di conferente riscontro probatorio, una volta accertato come in tribuna fossero presenti anche numerosi sostenitori della A.S.D. INVICTA MATERA; Valutato, ancora, come lo stesso D.G. abbia, in termini assolutamente convincenti, precisato che le espressioni provenienti dagli spalti, benché volgari, ingiuriose ed irriguardose (profferite peraltro in un contesto agonistico giovanile), dovevano intendersi prive di connotazioni esasperatamente violente, confermando, in aggiunta, come uno spettatore (persona anziana) posizionato a ridosso della recinzione e solo presuntivamente riconducibile alla schiera dei tifosi i della A.S.D. HELLAS VULTURE in quanto isolato e privo di segni distintivi utili a certificarne l’appartenenza, si fosse a lui rivolto, in un’unica occasione, con le espressioni in referto riportate; Rilavato, nondimeno, come, dalle incartate dichiarazioni del reclamante Sodalizio e del D.G., sia stato possibile chiarire come nei minuti finali della gara e in particolare in occasione del parapiglia generatosi sul terreno di gioco (senza contatto fisico tra i contendenti giocatori delle compagini) a seguito dell’espulsione dell’allenatore A.S.D. INVICTA MATERA, i dirigenti dell’A.S.D. HELLAS VULTURE e soprattutto l’allenatore, si fossero concretamente e meritoriamente attivati al fine di riportare la calma e per far sì che la gara potesse concludersi regolarmente (come in concreto avvenuto); Acclarato, da ultimo, come, a partita terminata, alcuni dirigenti della squadra locale, si fossero all’Arbitro (per quanto da questi dichiarato) rivolti in termini rispettosi e senza alcuna forzata intromissione nello spogliatoio, chiedendogli di rivalutare una situazione tecnica nel corso della gara determinatasi (in riferimento alla quale veniva presentata riserva scritta) con esclusione di qualsivoglia, indebita, pressione; Escluse, alla stregua delle considerazioni che precedono, circostanze aggravanti nella condotta dei sostenitori dell’A.S.D. HELLAS VULTURE e conseguentemente l’emergenza di fattispecie violative di norme dal C.G.S. regolate concorrenti all’irrogazione di più severa ammenda, questo Collegio non può, tuttavia, esimersi dal considerare come la gara oggetto di procedimento fosse valevole per il Campionato Under 17, Categoria questa nella quale, a cagione della giovanissima età degli atleti partecipanti, la coltivazione e l’applicazione a fini pedagogici ed educativi di principi di lealtà, correttezza e probità avrebbe dovuto prevalere su ogni passione agonistica anche degli spettatori presenti e scongiurare esternazioni quali quelle refertate; Stimato, in conclusione, come il reclamo della A.S.D. HELLAS VULTURE possa, nel perimetro delle sopra rappresentate ragioni, trovare parziale accoglimento, con accessoria mitigazione della sanzione dal G.S. inflitta; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: In parziale accoglimento del ricorso dalla A.S.D. HELLAS VULTURE proposto: Riforma la Decisione dal G.S. assunta e pubblicata su C.U. n. 61 del 02/01/2020;  Riduce l’ammenda comminata ad € 50,00 (cinquanta/00);  Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it