C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 25/10/2019 – Delibera – GARA REAL SENISE – SANTARCANGIOLESE del 21.10.2019
GARA REAL SENISE – SANTARCANGIOLESE del 21.10.2019
Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara; Acclarato come da pubblicato C.U. CR Basilicata FIGC n. 5 del 19/07/2019, ribadito inoltre su C.U. n.31 del 15/10/2019 che in ordine ai (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’), alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19, possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000 in poi. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva; Verificato che, dalla consultazione degli atti di gara, risulta che il Real Senise ha impiegato 4 (quattro) calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi, violando la precitata prescrizione; DELIBERA di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare ai sensi dell’articolo 10 del C.G.S., gara persa al Real Senise con il seguente punteggio: REAL SENISE – SANTARCANGIOLESE 0-3, con l'ammenda, in assenza di recidiva, di €. 50,00; di inibire fino al 01.11.2019 Marino Giuseppe del Real Senise, quale dirigente accompagnatore della squadra.