C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 31/10/2019 – Delibera – GARA AVIGLIANO CALCIO – BRIENZA CALCIO del 28.10.2019
GARA AVIGLIANO CALCIO – BRIENZA CALCIO del 28.10.2019
Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara; Acclarato, come da pubblicato C.U. CR Basilicata FIGC n. 5 del 19/07/2019, ribadito inoltre su C.U. n.31 del 15/10/2019 che, in ordine ai “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età”, alle gare del campionato regionale Juniores – Under 19, possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000 in poi. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva; 39/4 Verificato che dalla consultazione degli atti di gara risulta che l’AVIGLIANO CALCIO ha impiegato nel corso della gara 4 (quattro)calciatori nati oltre i limiti di età consentiti, in particolare 3 (tre) nati nel 1999 ed 1 (uno) nel 1998, violando in tal modo la precitata prescrizione; DELIBERA di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare ai sensi dell’articolo 10 del C.G.S., gara persa al Montescaglioso con il seguente punteggio: ASD AVIGLIANO CALCIO – BRIENZA CALCIO 0-3, con l'ammenda, in assenza di recidiva, di €. 50,00; di inibire fino al 08.11.2019 TRIANO CARMINE dell’Avigliano calcio, quale dirigente accompagnatore della squadra;