C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 20/12/2019 – Delibera – GARA SATRIANO – FUTSAL BERNALDA FEMMINILE DELL’8/12/2019

GARA SATRIANO - FUTSAL BERNALDA FEMMINILE DELL’8/12/2019

Il Giudice Sportivo; Letto il referto di gara; Pervenuto il preannuncio di ricorso del Futsal Bernalda Femminile; Pervenuto il preannunciato ricorso; Fissata al 20.12.2019, come da pubblicazione su C.U. n. 55 del 13.12.2019, la data della pronuncia della decisione, ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S.; Previsto che l’articolo 67 comma 7 del C.G.S. dispone che “...l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia”; Preso atto della perentorietà dei termini di cui all’articolo 44 comma 6 del C.G.S.; Considerato che il Futsal Bernalda Femminile ricorre chiedendo la ripetizione della gara, in quanto impossibilitata per causa sopravvenuta a raggiungere l’impianto di gioco di Satriano per avaria all’altezza della S.S. 407 Basentana del furgone FIAT Ducato sul quale viaggiava la squadra; Premesso che i Dirigenti della squadra provvedevano tempestivamente a contattare una ditta di soccorso stradale, come da dichiarazione del titolare allegata al ricorso; Verificato che risultando vani i tentativi da parte della società ricorrente di reperire altro mezzo sostitutivo, la stessa provvedeva a notiziare dell’accaduto la società ospitante, nonché il Comitato Regionale della FIGC; Ritenuto a parere di questo Organo, che alcuna responsabilità può essere ascritta alla società ospitante per l’imprevista avaria al mezzo che trasportava gli atleti presso la struttura dell’impianto di gioco Palatorre di Satriano; Precisato, che il D.G. dopo aver atteso un tempo di gioco decretava il mancato inizio della gara per mancanza della squadra ospite; DELIBERA - di accogliere il ricorso presentato dal Futsal Bernalda Femminile per le ragioni sopra esposte; - di disporre la ripetizione della gara trasmettendo gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per quanto di competenza; - di restituire la tassa ricorso.

 

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