C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 08/01/2020 – Delibera – GARA POMARICO – CASTELLUCCIO DEL 29.12.2019.
GARA POMARICO – CASTELLUCCIO DEL 29.12.2019.
Il Giudice Sportivo; Premesso che con delibera pubblicata su C.U. n. 50 del 04.12.2019, questo Organo Giudicante disponeva come da art. 30, comma 4, del Regolamento L.N.D. la prosecuzione dei soli minuti non disputati della gara tra Pomarico-Castelluccio del 17.11.2019, sospesa definitivamente dal D.G. per avverse condizioni meteo; Appurato che la Segreteria del CR Basilicata per quanto di competenza, fissava per il 29.12.2019 la prosecuzione della gara; Letti gli atti di gara; Considerato che l’avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; Ritenuto che la lettera B) del suddetto articolo 30, comma 4, dispone che nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del D.G. il giorno della interruzione; Verificato dalla distinta di gara, che la Società Castelluccio ha schierato il numero 6 SACCÀ PASQUALE e il numero 12 PROPATO FERNANDO che non erano al momento della interruzione della gara del 17.11.2019 tesserati della società, essendo stati gli stessi tesserati successivamente, rispettivamente in data 6.12.2019 e 7.12.2019; Accertato che quanto dedotto dagli atti di gara trova conferma nelle verifiche espletate presso l’ufficio tesseramenti del CR Basilicata; P.Q.M. di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare, ai sensi dell’articolo 10 comma 6 lettera A) del C.G.S., gara persa al Castelluccio con il seguente punteggio POMARICO – CASTELLUCCIO 3-0; di comminare alla società Castelluccio l’ammenda di €. 100,00 per quanto in precedenza riportato; di inibire fino al 14.01.2020 ACCARDI RODOLFO quale dirigente accompagnatore della società Castelluccio; di squalificare per 1(una) gara SACCÀ PASQUALE e PROPATO FERNANDO del Castelluccio.