C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 17/01/2020 – Delibera – GARA DEL 21/12/2019 – HELLAS VULTURE – INVICTA MATERA
GARA DEL 21/12/2019 – HELLAS VULTURE – INVICTA MATERA
Il Giudice Sportivo; Letti il referto di gara ed i supplementi di rapporto; Pervenuto il preannuncio di ricorso della Hellas Vulture nelle modalità successivamente esplicitate; Fissata ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S. al 17.01.2020 la data della pronuncia della decisione, come pubblicato su C.U. CR Basilicata n. 61 del 02.01.2020; Pervenuto il preannunciato ricorso; Preso atto della perentorietà dei termini di cui all’articolo 44 comma 6 del C.G.S.; Considerato l’articolo 142 (disposizioni transitorie) del C.G.S., il quale recita “per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'articolo 53 (modalità di comunicazione degli atti) entra in vigore dal 1°luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”; Appurato che l'art. 38 del previgente C.G.S. (Termine dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti), al comma 7, prevede “il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata”; Atteso che il preannuncio di reclamo da parte della società Hellas Vulture veniva trasmesso a mezzo e-mail semplice (modalità non contemplata per tale tipo di atto, stante l'esclusività dei mezzi indicati dall'art. 38, comma 7, previgente C.G.S.); Previsto che l’articolo 67, comma 7, del C.G.S. dispone che “...l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia”; Preso atto che il previgente C.G.S. permette la spedizione a mezzo PEC purché sia garantita e dimostrabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari; Verificato che la società Invicta Matera ha fatto pervenire, nei termini previsti, le memorie e i documenti di cui all’articolo 67 comma 7 del vigente C.G.S. a mezzo PEC all'indirizzo della e-mail fornito dalla F.I.G.C. Settore Giustizia Sportiva e a mezzo PEC all'indirizzo e-mail “hellasvultureasd@gmail.com”; Preso atto che ogni valutazione di merito resta assorbita nella violazione di cui al citato art. 38, comma 7, previgente C.G.S.; DELIBERA - di dichiarare improcedibile il ricorso presentato da ASD HELLAS VULTURE per le ragioni sopra esposte; - di non omologare il risultato conseguito sul campo per le ragioni riportate nel successivo deliberato; - di incamerare la tassa ricorso;