C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 17/01/2020 – Delibera – GARE DEL 20/12/2019 – REAL TEAM MATERA – COMPRENSORIO MEDIO BASENTO

 

GARE DEL 20/12/2019 – REAL TEAM MATERA – COMPRENSORIO MEDIO BASENTO

 Il Giudice Sportivo; Letto il referto di gara; Considerato che per l’avvio del procedimento innanzi al g.s., l’articolo 67 comma 1 del C.G.S. prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la segreteria del giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; Visto il preannuncio di ricorso presentato dal ASD Comprensorio Medio Basento nelle modalità successivamente esplicitate; Fissata al 17.01.2020 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S., come pubblicato su C.U. CR Basilicata n. 64 del08.01.2020,; Preso atto della perentorietà dei termini di cui all’articolo 44 comma 6 del C.G.S.; Atteso l’articolo 142 (disposizioni transitorie) del C.G.S., il quale recita “per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'articolo 53 (modalità di comunicazione degli atti) entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”; Appurato che l'art. 38 del previgente C.G.S. (Termine dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti), al comma 7 prevede “il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata”; Constatato che il preannuncio di reclamo da parte della ASD Comprensorio Medio Basento veniva trasmesso attraverso mezzo non contemplato per tale tipo di atto, stante l'esclusività dei mezzi indicati dall'art. 38, comma 7, previgente C.G.S.; Ritenuto comunque, che ai sensi dell’articolo 66 del C.G.S. i procedimenti innanzi ai Giudici sportivi possono essere instaurati d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; Considerato che il C.U. n. 1 del 02.07.2019 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. relativo alla Stagione Sportiva 2019 –2020, in riferimento ai limiti di età della categoria under 17 (allievi), stabilisce che possono prendere parte all’attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 2004) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2003). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi” coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2005 e nel 2006, dopo il compimento del 14° anno di età); Atteso che ai sensi dell’articolo 10 comma 7 lettera del C.G.S. la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque; Verificato che il REAL TEAM MATERA ha inserito in distinta un calciatore nato il 24.04.2006 che alla data di svolgimento della gara non ha compiuto anagraficamente il 14° anno di età; DELIBERA

la improcedibilità del ricorso da parte del COMPRENSORIO MEDIO BASENTO per assenza del preannuncio di ricorso da inviarsi con le modalità di comunicazione sopra esplicitate; - di disporre l'addebito a carico del ASD COMPRENSORIO MEDIO BASENTO del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ai sensi dell’articolo 48 del C.G.S. - di assegnare ai sensi dell’articolo 10 comma 6 lettera a) del C.G.S. gara persa al REAL TEAM MATERA con il seguente punteggio: REAL TEAM MATERA–COMPRENSORIO MEDIO BASENTO 0-6; - di comminare, in assenza di recidiva, a carico del REAL TEAM MATERA l’ammenda di €. 50,00 per la posizione irregolare del calciatore; - di inibire fino al 24.01.2020 D’OPPIDO DANILO quale Dirigente accompagnatore della squadra Real Team Matera;

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it