C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 05/02/2020 – Delibera – GARA MATHEOLA MATERA – AEVITA MATERA DEL 18/01/2020

GARA MATHEOLA MATERA – AEVITA MATERA DEL 18/01/2020

Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara; Ritenuto che ai sensi dell’articolo 66 del C.G.S. i procedimenti innanzi ai Giudici sportivi possono essere instaurati d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; Considerato che con C.U. n. 68 del 15.01.2020 del CR Basilicata il calciatore MORETTI ROCCO del MATHEOLA MATERA veniva squalificato per 2 (due) gare; Verificato da distinta di gara del MATHEOLA MATERA che lo stesso prendeva parte alla gara pur essendo in regime di squalifica; DELIBERA - di non omologare il risultato conseguito sul campo e pertanto di assegnare ai sensi dell’articolo 10 comma 6 lettera a) del C.G.S. gara persa al MATHEOLA MATERA con il seguente punteggio: MATHEOLA MATERA – AEVITA MATERA 0-3; - di comminare a carico del MATHEOLA MATERA l’ammenda di €. 50,00, in assenza di recidiva, per la posizione irregolare del calciatore; - di comminare a carico di MORETTI ROCCO del MATHEOLA MATERA 1 (una) ulteriore gara di squalifica in aggiunta a quelle comminate nel n. 68 del 15.01.2020 del CR Basilicata; - di inibire fino al 11.02.2020 RUSSO FRANCESCO quale tesserato del Matheola Matera che ha sottoscritto la distinta di gara.

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