C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 19/02/2020 – Delibera – GARA DEL 02/02/2020: BARILE – REAL BALVANO

GARA DEL 02/02/2020: BARILE – REAL BALVANO

 Il Giudice Sportivo; Considerato che, per l’avvio del procedimento innanzi al G.S., l’articolo 67 comma 1 del C.G.S. prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; Effettuato il ricorso da parte del Real Balvano; Fissata al 19.02.2020 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S., come pubblicato su C.U. CR Basilicata n. 80 del 05.02.2020; Preso atto della perentorietà dei termini di cui all’articolo 44 comma 6 del C.G.S.; Accertato che le società non hanno fatto pervenire le memorie e i documenti di cui all’articolo 67 comma 7 del vigente C.G.S. Visto l’articolo 142 (disposizioni transitorie) del C.G.S., il quale recita “per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'articolo 53 (modalità di comunicazione degli atti) entra in vigore dal 1° luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”; Appurato che l'art. 38 del previgente C.G.S. (Termine dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti), al comma 7 prevede “il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata”; Considerato che il C.G.S. prevede in tutti i procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia sportiva l’obbligatorietà del preannuncio di ricorso; Verificata l’assenza del preannuncio di ricorso da parte del Real Balvano; DELIBERA - la improcedibilità del ricorso da parte del REAL BALVANO; - di omologare il risultato conseguito sul campo: BARILE – REAL BALVANO 1-0; - di disporre l'addebito a carico del REAL BALVANO del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ai sensi dell’articolo 48 del C.G.S.;

 

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