C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 26/02/2020 – Delibera – GARA FUTSAL MARSICO – CSI S.ANTONIO

GARA FUTSAL MARSICO - CSI S.ANTONIO

 Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara; Ritenuto che ai sensi dell’articolo 66 del C.G.S. i procedimenti innanzi ai Giudici sportivi possono essere instaurati d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; Verificato come da C.U. n. 5 CR Basilicata del 19.07.2019, (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’), “Alle gare di Campionato di Calcio a Cinque Serie C/1 possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34 comma 3) delle N.O.I.F. L’inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva”; Atteso che l’articolo 34 comma 3 delle N.O.I.F. prevede che “I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile”; Constatato come da distinta di gara che il CSI S.ANTONIO violando la precitata prescrizione, schierava in distinta il calciatore TRABACE GIANLUCA n. 8, nato il 18.03.2004; Accertato presso la Segreteria del CR Basilicata che per il precitato calciatore, pur avendo compiuto il 15° anno di età alla data della disputa della gara, è sprovvisto del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica e non risulta alcuna richiesta Comitato Regionale di autorizzazione a partecipare ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe; DELIBERA - di non omologare il risultato conseguito sul campo e pertanto di assegnare ai sensi dell’articolo 10 comma 6 lettera a) del C.G.S. gara persa al C.S.I. Sant’Antonio con il seguente punteggio: FUTSAL MARSICO - CSI S.ANTONIO 6-0; - di comminare a carico del C.S.I. SANTANTONIO l’ammenda di €. 50,00 in assenza di recidiva per la posizione irregolare del calciatore; - di inibire fino al 04.03.2020 NOVELLINO PANCRAZIO, quale Dirigente accompagnatore del CSI S.ANTONIO.

 

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